Sanzioni doganali sproporzionate e disapplicazione della norma interna (Cass. civ. Sez. V n. 10001 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per diritti di confine evasi, il giudice nazionale deve verificare la conformità della sanzione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto dell’Unione. L’art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, come sostituito dall’art. 11 del d.l. n. 16 del 2012, nel prevedere minimi edittali fissi parametrati all’entità dei diritti, non è di per sé incompatibile con tale principio, che può essere rispettato mediante la personalizzazione del trattamento entro la forbice normativa. Tuttavia, l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, letto in correlazione con il comma 1 e in senso costituzionalmente orientato, costituisce la necessaria valvola di decompressione che consente di ridurre la sanzione fino al dimezzamento in presenza di circostanze concrete. La disapplicazione della norma interna non può fondarsi sull’art. 5 TUE, ma sui principi consolidati della giurisprudenza unionale.
Il Fatto
L’Ufficio doganale competente, all’esito di una verifica di revisione di una bolletta del 2012, ha contestato a due società importatrici tre difformità: una voce doganale errata, una classificazione merceologica inesatta e un nolo dichiarato in misura difforme dal fatturato. Per i primi due rilievi le società risultavano a credito, mentre per il terzo emergeva un debito di euro 1.056,57, con sanzioni complessive di euro 5.128,75.
Le società hanno impugnato l’atto sanzionatorio. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello, ha ritenuto la sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della violazione e l’ha ridotta alla metà del minimo edittale previsto dall’art. 303, comma 1, del TULD. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per asserito difetto di autosufficienza, rilevando che il motivo è circostanziato e richiama le parti degli atti rilevanti. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti indicati.
La Suprema Corte ricostruisce il quadro unionale. Il principio di proporzionalità è principio generale del diritto dell’Unione che si impone agli Stati membri nell’attuazione del diritto UE, anche in assenza di armonizzazione nel settore sanzionatorio. Esso opera non solo nella determinazione degli elementi costitutivi dell’infrazione, ma anche nella valutazione degli elementi che concorrono a fissare l’importo. Il rigore della sanzione deve essere adeguato alla gravità della violazione, garantendo un effetto dissuasivo.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale (sentenze Ecotrade, Equoland, NE, ECOTEX BULGARIA, J.P. Mali) e quella di legittimità in materia di IVA e di sanzioni doganali (Cass. n. 20058 del 2023, Cass. n. 14908 del 2022). Richiama anche la Corte costituzionale n. 46 del 2023, che ha valorizzato l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 come strumento di riduzione fino al dimezzamento, leggendolo in correlazione con il comma 1 e con l’art. 3 Cost..
Da qui la precisazione centrale: i minimi edittali non sono di per sé contrari al principio di proporzionalità, purché sia possibile personalizzare la sanzione entro la forbice. La disapplicazione non va fondata sull’art. 5 TUE, che disciplina la delimitazione delle competenze dell’Unione, ma sui principi consolidati della giurisprudenza unionale, che costituisce regula iuris applicabile in ogni stato e grado.
La Commissione tributaria regionale, tuttavia, non ha applicato correttamente tali principi: non ha spiegato su quali circostanze concrete abbia ritenuto proporzionata, per tutte e tre le violazioni, un’unica sanzione pari alla metà del minimo edittale dell’art. 303, comma 1, del TULD. La sentenza è quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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