Ricorso inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 7896 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non individua e non si confronta criticamente con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, sì da risultare eccentrico rispetto ad essa. È altresì inammissibile, per novità della censura, il motivo che sottoponga alla Corte una questione implicante un accertamento di fatto non trattata in alcun modo nella sentenza di merito, ove il ricorrente non alleghi che essa fu effettivamente dedotta innanzi ai giudici di merito e non indichi in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, così da consentire il controllo “ex actis” della veridicità dell’assunto. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, inoltre, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Il Fatto
Un condominio ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannandolo al risarcimento del danno da infiltrazioni in favore di un condomino. L’attore in prime cure aveva lamentato danni a un proprio immobile, ricavato in una grotta tufacea sottostante a una rampa di scale di proprietà condominiale.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria, sul rilievo che la causa primaria delle infiltrazioni risiedeva nella fisiologica permeabilità dello strato tufaceo della volta. In grado di appello, nella contumacia dell’appellato, la domanda è stata parzialmente accolta, con riconoscimento del solo danno emergente e non pure del lucro cessante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile ciascuno dei tre motivi. Quanto al primo, che denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., la Corte rileva che esso non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata. La parziale riforma, precisa il Collegio, risulta fondata sul fatto che il condominio non aveva provato che la causa delle infiltrazioni fosse addebitabile alla permeabilità della volta tufacea. Nessuna valutazione, dunque, è espressa nella sentenza di appello circa un preteso deficit di cognizioni tecniche in capo al primo giudice.
La Corte richiama sul punto un proprio orientamento, secondo cui il motivo che non si confronti con la ragione effettiva della decisione è inammissibile.
Anche il secondo motivo, che lamenta la mancata riduzione del danno per concorso del danneggiato ex artt. 2051 e 1227 cod. civ., è inammissibile. Il ricorrente non chiarisce quale sia stata la sede processuale in cui fu posta la questione, né vi è traccia della sua devoluzione ai giudici di merito nello stesso ricorso, prima ancora che nella sentenza impugnata. Il Collegio richiama il principio per cui, ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegarne l’avvenuta deduzione in sede di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde consentire il controllo “ex actis” della veridicità dell’asserzione.
Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1117, 1123, 1125 e 2051 cod. civ. e sostiene la paritaria ripartizione degli oneri di custodia e risarcitori tra condominio e proprietario dell’immobile sottostante. Il ricorrente neppure in questo caso chiarisce se pose, sin dal primo grado, la questione della presunzione di comproprietà.
Sulla base della declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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