Partecipazione all’associazione per delinquere e reati-fine contravvenzionali (Cass. pen. Sez. III n. 29209 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione per delinquere è punibile a titolo di partecipazione anche quando il sodale non abbia commesso alcuno dei delitti-fine del sodalizio. L’art. 416 cod. pen. sanziona infatti il solo fatto di partecipare all’associazione, reato di pericolo astratto collocato tra i delitti contro l’ordine pubblico: la soglia di punibilità è anticipata e prescinde dall’effettiva esecuzione del programma criminoso. È sufficiente che il programma associativo sia funzionale alla realizzazione di reati, anche solo contravvenzionali, che ne costituiscano il presupposto di fatto. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato: richiede elementi di segno positivo e la motivazione può limitarsi agli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 40 l. 154/2016, 544-bis cod. pen. e 733-bis cod. pen., assolvendolo dai capi concernenti gli artt. 515, 516, 483 e 444 cod. pen. perché il fatto non sussisteva. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, assolveva l’imputato per i capi 3 e 8 perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per i capi 1 e 2.

Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e alla sua partecipazione, lamentando che l’impianto accusatorio muoveva dall’erroneo inquadramento della fattispecie di cui all’art. 40 l. 154/2016 come delitto anziché come contravvenzione, con conseguente impossibilità di configurare un sodalizio dedito a contravvenzioni.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili perché costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze già formulate in appello e motivatamente respinte. Secondo la Corte il ricorso fondato sulla mera riproposizione di motivi puntualmente disattesi in sede di merito è non specifico ma apparente, non assolvendo la tipica funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte rileva come la sentenza di appello ricostruisca con precisione il ruolo del ricorrente, evidenziandone la fattiva e consapevole collaborazione al programma criminale, desunta dal compimento di attività funzionali alla commercializzazione del pescato, con conoscenza delle cattive condizioni igienico-sanitarie di conservazione. Emerge inoltre la commissione, da parte di altri sodali, di più delitti di cui all’art. 516 cod. pen., circostanza non contestata dal ricorrente.

Il punto centrale è che non è necessaria la commissione di uno specifico delitto incluso nel programma criminoso da parte del ricorrente, assolto nei due gradi di merito da tutti i reati-fine. L’art. 416 cod. pen. punisce il solo fatto di partecipare al sodalizio, indipendentemente dall’effettiva consumazione dei reati-fine, coerentemente con la natura di reato di pericolo astratto. La Corte richiama i precedenti in tema di competenza territoriale per il delitto associativo (Sez. VI n. 4118 del 2018; Sez. V n. 44369 del 2014; Sez. II n. 26763 del 2013), che la radicano nel luogo della base del sodalizio e non in quello dei reati-fine.

Il terzo motivo, relativo all’omessa motivazione sull’imputazione ex art. 40 l. n. 154/2016, è inammissibile perché la sentenza indica l’uso di strumenti di pesca non consentiti, quale la corrente elettrica, sanzionato dall’art. 40, comma 2, lett. b), elemento con cui la doglianza non si confronta. Il quarto motivo, sull’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile: la Corte di appello le ha escluse in ragione della grave e reiterata attività di bracconaggio e dei precedenti penali specifici. Richiamando Sez. II n. 14307 del 2017 e Sez. II n. 30228 del 2014, la Corte ribadisce che il riconoscimento delle attenuanti non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi, non essendo necessario esaminare tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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