Inottemperanza alle ordinanze questorili e depenalizzazione, fatto non più reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 13109 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, in forza della successione normativa, non è più qualificato come reato ai sensi dell’art. 650 cod. pen. L’art. 3, comma 4, d.l. n. 6/2020 è stato, infatti, sostituito dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020), che ha depenalizzato la condotta, trasformandola in illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, e ha espressamente escluso l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali. La contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., per l’espressa clausola di sussidiarietà, residua solo per la violazione di provvedimenti emessi per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene, ma non per l’inottemperanza alle ordinanze applicative di leggi o regolamenti che prevedono una propria e specifica sanzione amministrativa. Rientra in questo perimetro il provvedimento del Questore emanato in esecuzione dei decreti-legge e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati durante l’emergenza sanitaria. Ne consegue che la relativa violazione è punita solo in via amministrativa e il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Treviso aveva condannato l’imputato alla pena di 150 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. L’uomo, quale organizzatore di una manifestazione sulle politiche per il contenimento dell’emergenza sanitaria, non aveva osservato le prescrizioni imposte dal Questore con un provvedimento del 14 giugno 2021, omettendo di avvisare i partecipanti del divieto di assembramento e dell’obbligo di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Avverso la sentenza di condanna l’imputato proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del provvedimento questorile e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha ritenuto il ricorso fondato, ma per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte nei motivi di impugnazione. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di successione di norme sanzionatorie nel periodo dell’emergenza sanitaria. In particolare, ha ricordato che la disposizione dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 6/2020, che qualificava come reato punibile ai sensi dell’art. 650 cod. pen. il mancato rispetto delle misure di contenimento, è stata sostituita dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020. Quest’ultima norma ha depenalizzato la condotta, trasformandola in illecito amministrativo, prevedendo la sanzione del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro ed escludendo espressamente l’applicazione delle sanzioni contravvenzionali. La norma richiama i provvedimenti adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero quelli adottati in via provvisoria.

Il provvedimento del Questore di Treviso citava ampiamente nelle premesse il riferimento ai decreti-legge e ai d.P.C.m. approvati nel contesto dell’emergenza sanitaria, risultando emanato in loro esecuzione. La Corte ha quindi concluso che il provvedimento rientra nel perimetro applicativo dell’art. 4 d.l. n. 19/2020, che per la sua violazione prevede una mera sanzione amministrativa. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La decisione conferma il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., anche per l’espressa clausola di sussidiarietà, può ritenersi integrata solo qualora la condotta contestata riguardi la violazione di provvedimenti emessi per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o di igiene, legittimamente adottati rispetto a situazioni non previste da una norma specifica. Ne è invece esclusa l’applicazione per l’inottemperanza ad ordinanze applicative di leggi o regolamenti, considerato che in queste ipotesi l’omissione è sanzionata in via amministrativa, come nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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