Somministrazione di manodopera schermata da appalto: IVA indetraibile e costi indeducibili (Cass. civ. Sez. V n. 21562 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di somministrazione di manodopera dissimulato da appalto di servizi è nullo; ne derivano l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. La qualificazione del rapporto contrattuale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito: chi ne propone una diversa lettura deve indicare le norme di interpretazione violate e le ragioni dell’inosservanza, non contrapporre la propria interpretazione a quella recepita in sentenza. Le perdite su crediti sono deducibili solo se il contribuente prova di aver tentato il recupero con azioni rimaste infruttuose prima della rinuncia al credito.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2010, contestando la deducibilità di costi e sopravvenienze passive e la detraibilità dell’IVA su somme pagate a una cooperativa per la somministrazione di personale. La Commissione tributaria provinciale accoglie in parte il ricorso. In appello la Commissione tributaria regionale accoglie l’impugnazione principale dell’Agenzia delle entrate e rigetta quella incidentale della società, riqualificando il rapporto come somministrazione di manodopera e negando rilievo alle conclusioni del giudice penale.
La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi, due dei quali investono la qualificazione del contratto e la deducibilità delle poste passive. L’Agenzia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi vengono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui l’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto di un negozio è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente che deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non può limitarsi a contrapporre la propria lettura a quella della sentenza impugnata.
Deve invece indicare specificamente le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti, chiarendo come e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale ha qualificato il rapporto come somministrazione di manodopera illustrando dettagliatamente le relative ragioni, mentre la ricorrente non ha contestato la violazione dei canoni interpretativi, non ha trascritto né allegato il contratto e non ne ha segnalato la presenza agli atti di merito. Il motivo relativo alla sentenza civile asseritamente omessa pecca di genericità, poiché il documento non è indicato né prodotto. La doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità.
Infondato è il motivo sulla detraibilità e deducibilità delle somme pagate per la somministrazione. Accertata l’esistenza del contratto di somministrazione schermato, la Corte ne afferma la nullità, richiamando il proprio consolidato orientamento. Da tale nullità conseguono l’IVA indetraibile e la indeducibilità dei costi.
Anche il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Le perdite su crediti sono deducibili soltanto se il contribuente dimostra, prima della rinuncia, di averne tentato il recupero mediante l’esperimento di azioni rimaste infruttuose. Quanto alla lettera dell’avvocato sulla irreperibilità del debitore, la sua valutazione integra insindacabile giudizio di merito, non sindacabile in cassazione come violazione di legge. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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