Riconoscimento anzianità di servizio medico maturata in altro Stato UE (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3860 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 e poi dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, impone alle pubbliche amministrazioni di valutare, ai fini giuridici ed economici, l’esperienza professionale e l’anzianità acquisite da cittadini comunitari in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all’adesione all’Unione europea. Il requisito della soluzione di continuità richiesto dalla contrattazione collettiva non opera quando tale interruzione dipende dal passaggio dell’interessato da una struttura sanitaria, ai sensi della legge n. 735 del 1960, di uno Stato membro a quella di un altro. Ne consegue la disapplicazione delle clausole del C.C.N.L. contrastanti, fermo il rispetto delle ulteriori condizioni previste per i singoli istituti retributivi e per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Il principio di libera circolazione dei lavoratori ostano, in linea di principio, a normative nazionali che dissuadono il lavoratore migrante dall’esercitare tale libertà, salvo giustificazione per imperiosi motivi di interesse generale.
Il Fatto
Una dirigente medico, laureata e specializzata in un altro Stato membro, ha partecipato a un concorso pubblico in Italia ed è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° maggio 2004. Ha chiesto la ricostruzione della carriera e il riconoscimento dell’anzianità maturata dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004, per il servizio prestato presso una struttura universitaria del medesimo Stato membro.
Il primo giudice aveva accolto la domanda. La Corte d’appello l’ha respinta, ritenendo che l’equiparazione dei titoli operi solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo e non ai fini dell’anzianità di servizio. La dirigente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’azienda ospedaliera ha resistito con controricorso e la Regione si è costituita senza difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo di qualificazione giuridica. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum e la causa petendi, ma non impedisce al giudice di inquadrare gli atti e i fatti nella corretta disciplina, purché restino immutati i termini della controversia. Escluso che la fattispecie rientri nella mobilità volontaria ex art. 20 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la Corte ritiene comunque doveroso il corretto inquadramento, richiamando Cass. Sez. 2 n. 8479 del 2002 e Cass. Sez. 2 n. 11289 del 2018.
Richiama quindi la giurisprudenza dell’Unione. La sentenza C-15/96 del 15 gennaio 1998 ha affermato che gli artt. 48 e 7 del regolamento CEE n. 1612/68 ostano alla clausola collettiva che non tenga conto dei periodi lavorativi compiuti presso un’altra amministrazione di uno Stato membro. La sentenza C-443/93 del 22 novembre 1995 ha ravvisato una discriminazione nel rifiuto di computare i periodi svolti in ospedali pubblici di altro Stato membro. La sentenza C-224/01 del 30 settembre 2003 ha qualificato come ostacolo alla libera circolazione il rifiuto assoluto di riconoscere periodi maturati all’estero, salvo giustificazione per imperiosi motivi di interesse pubblico.
La questione specifica relativa all’attività sanitaria è stata esaminata nella sentenza C-86/2021 del 28 aprile 2022, secondo cui è idonea a dissuadere il lavoratore la normativa che consideri solo l’esperienza maturata nel servizio sanitario nazionale, a meno che la restrizione risponda a un obiettivo di interesse generale e non ecceda quanto necessario. La disapplicazione della norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione era già affermata da Cass. Sez. L n. 20275 del 2004.
Passando alla disciplina interna, l’art. 12, comma terzo, del C.C.N.L. dirigenza medica del SSN dell’8 giugno 2000 limita l’anzianità rilevante a quella maturata nel comparto sanità. Su tale assetto è intervenuto il legislatore con l’art. 5 del d.l. n. 59 del 2008, che impone la valutazione dell’esperienza e dell’anzianità acquisite in altro Stato membro per attività analoghe e dichiara inapplicabili le clausole contrastanti. La Corte sottolinea la portata generale della legge n. 735 del 1960, come precisata dalla Corte cost. n. 283 del 1985, e richiama l’interpretazione di Cass. Sez. L n. 7584 del 2022 e Cass. Sez. L n. 9161 del 2017.
La Corte estende infine il principio anche agli artt. 28 e 29 del C.C.N.L., relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali, rilevando che l’esperienza e l’anzianità sono requisiti necessari ma non esaustivi. Nella specie l’amministrazione non ha allegato specifiche ragioni di interesse generale idonee a giustificare il mancato riconoscimento. I primi due motivi sono quindi accolti, il terzo è inammissibile per sopravvenuta irrilevanza della questione pregiudiziale, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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