Classificazione doganale dei mobility scooter secondo le caratteristiche oggettive (Cass. civ. Sez. V n. 10880 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi all’importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata rileva non già l’uso possibile, bensì l’uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione. Per distinguere la voce 8703 da quella 8713 non assume rilievo la circostanza che i veicoli possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide, evenienza espressamente ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza unionale. La classificazione deve fondarsi sulle caratteristiche dei singoli mezzi di locomozione, come descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata e nel regolamento CE n. 718 del 2009, che il giudice di merito è tenuto ad applicare. È pertanto errata la valutazione che si limiti a considerare la sussistenza di un piantone dello sterzo separato, senza esaminare le ulteriori caratteristiche oggettive di ciascun modello.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto istanza di rimborso dei dazi doganali versati su importazioni di mobility scooter effettuate tra il 2013 e il 2016. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva classificato i veicoli alla voce 8703 della tariffa doganale comune, con un dazio del 10%, anziché alla voce 8713, esente in ragione della destinazione a soggetti invalidi.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello, ritenendo che la presenza di un piantone dello sterzo separato non impedisse la classificazione alla voce più favorevole. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di diritto della classificazione doganale dei mobility scooter, già esaminata dalle sentenze gemelle Cass. nn. 29537 e 29538 del 16.11.2018. Da esse si ricava il criterio dell’uso previsto del prodotto, valutato sulle caratteristiche e proprietà oggettive alla data dell’importazione, in luogo del semplice uso possibile.
Il riferimento è alla giurisprudenza unionale, Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, che ai punti 24 e 26 ha chiarito come la destinazione principale e logica del prodotto debba desumersi dalle sue caratteristiche oggettive. È a queste che occorre guardare, non alla circostanza che i veicoli possano essere utilizzati anche da persone non invalide.
Le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005, e nel successivo regolamento CE n. 718 del 2009. Quest’ultimo, osserva la Corte, non era stato preso in considerazione dal giudice di appello, pur risultando applicabile alla fattispecie ratione temporis.
La Commissione tributaria regionale ha fondato la propria valutazione sulla sola esistenza di un piantone centrale, senza esaminare nel dettaglio le altre caratteristiche dei singoli mezzi di locomozione e senza applicare il regolamento del 2009. Tale piantone, peraltro, sembra addirittura escludere, ai sensi di quel regolamento, l’applicazione della voce 8713.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva l’omesso esame delle caratteristiche tecniche di ciascuno degli otto modelli importati, elementi determinanti ai fini della classificazione. Non si ravvisa necessità di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che si è già pronunciata fornendo le necessarie indicazioni, pur senza occuparsi del regolamento CE n. 718 del 2009, non applicabile alla fattispecie ivi esaminata.
In conclusione, i motivi di ricorso sono accolti, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.