Somministrazione schermata da appalto: IVA indetraibile e costi indeducibili (Cass. civ. Sez. V n. 21653 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di somministrazione di manodopera schermato da un contratto di appalto è nullo, con la conseguenza che l’IVA è indetraibile e i costi del personale sono indeducibili. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio è indagine di fatto riservata al giudice di merito: il ricorrente per cassazione che lamenti la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve indicare le norme violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendosi risolvere la censura nella mera contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza. In tema di processo tributario durante l’emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, in luogo della discussione in pubblica udienza o del collegamento a distanza, è legittima ove carenze organizzative dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto, non sussistendo un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica.
Il Fatto
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, emesso nei confronti di una società a seguito del disconoscimento di componenti negativi di reddito conseguenti a una somministrazione di manodopera schermata da un contratto di subappalto, con contestuale ritenuta indetraibilità dell’IVA.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, escludendo la sussistenza di un valido contratto di appalto e di subappalto e confermando l’indetraibilità dell’IVA e l’indeducibilità dei costi del personale. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle dichiarazioni dei dipendenti della cooperativa da cui emergerebbe l’eterodirezione in capo all’appaltatore. La Corte ha respinto la censura: la Commissione regionale ha espressamente affrontato la questione della riconducibilità alle direttive del committente del lavoro svolto, sicché nessun fatto rilevante è stato omesso. La doglianza mira piuttosto a contestare un’insufficienza motivazionale, non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 07/04/2014.
Con il secondo motivo la ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 1655, 2697 e 2729 cod. civ., sostenendo l’erronea qualificazione del rapporto come somministrazione anziché appalto. Il motivo è inammissibile: la qualificazione del contratto è indagine di fatto affidata al giudice di merito e il ricorrente che lamenti la violazione dei canoni legali di interpretazione deve specificare le norme asseritamente violate e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. Nel caso di specie la Commissione regionale ha indicato dettagliatamente le ragioni della qualificazione, mentre la ricorrente non ha contestato la violazione dei canoni legali di interpretazione né ha trascritto o allegato il contratto.
Con il terzo motivo la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sul principio di neutralità dell’IVA e sulla doppia imposizione, anche con riferimento all’IRAP. Il motivo è inammissibile e comunque infondato: la questione è stata posta per la prima volta con le controdeduzioni in appello, e l’omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o l’eccezione, autonomamente apprezzabile, sia stata puntualmente riportata nel ricorso per il principio di autosufficienza. Nel merito la Corte ribadisce che il contratto di somministrazione schermato da un appalto è nullo, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi.
Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 27 del d.l. n. 137/2020, per non essere stato consentito il collegamento da remoto durante l’emergenza sanitaria. La Corte ha disatteso la censura richiamando il principio per cui la decisione di disporre la trattazione scritta è legittima ove carenze organizzative impediscano il collegamento, non esistendo un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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