Il giudice del rinvio deve uniformarsi a quanto statuito dalla Cassazione anche in assenza di principio di diritto (Cass. civ. Sez. 5 n. 4785 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., deve uniformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato, ma in ogni caso “a quanto statuito” dalla sentenza di cassazione. In caso di cassazione per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri fatti, ma resta comunque vincolato alle indicazioni della pronuncia rescindente. La sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio che, senza acquisire nuove prove, riproduca una motivazione già censurata dalla Cassazione è nulla per violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. e per motivazione apparente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel settore agrumicolo, rideterminando le ritenute IRPEF dichiarate con il modello 770 per l’anno 1997. L’atto impositivo si basava su tre verifiche fiscali che avevano controllato le movimentazioni dei conti correnti bancari intestati alla società e a una società collegata.

Il ricorso della contribuente era accolto sia dalla CTP sia dalla CTR di Catania. La sentenza di secondo grado, però, era cassata dalla Cassazione con rinvio, per carenza di motivazione in ordine all’imputabilità a introiti imponibili dei versamenti e prelievi bancari. Nel giudizio rescissorio, la CTR accoglieva nuovamente l’appello della società, annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia proponeva quindi un nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente. Il dedotto giudicato esterno era insussistente, poiché le tre sentenze richiamate dalla società riguardavano tributi diversi (IRPEG, ILOR, IVA) e non contenevano affermazioni suscettibili di fare stato nel giudizio sulle ritenute IRPEF. Infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha esaminato i limiti dei poteri del giudice del rinvio, distinguendo l’ipotesi in cui la cassazione sia avvenuta per violazione di legge da quella in cui sia stata pronunciata per vizi di motivazione. Nella seconda ipotesi, il giudice del rinvio può riesaminare i fatti e compiere un nuovo apprezzamento complessivo, ma è comunque tenuto a uniformarsi alle statuizioni della sentenza di legittimità, in forza dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..

La sentenza rescindente aveva stabilito che la società doveva provare non solo i pagamenti effettuati tramite prelevamenti, ma anche da quali operazioni questi traessero la provvista e che tali operazioni fossero state contabilizzate come redditi o fossero non imponibili. La CTR, invece, aveva fondato la propria decisione su una CTU che confermava la prassi di incaricare i dipendenti di incassare assegni per reperire liquidità, senza verificare l’origine della provvista dei prelevamenti.

Secondo la Cassazione, la CTR non si era fedelmente attenuta a quanto statuito dalla pronuncia rescindente. La motivazione della sentenza impugnata risultava, pertanto, solo apparente, non avendo il giudice del rinvio eliminato i difetti argomentativi riscontrati dalla Cassazione. Accolto il primo motivo, il secondo e il terzo motivo — relativi alla nullità della sentenza e alla violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in tema di onere probatorio — sono rimasti assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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