Sondaggi archeologici a carico della stazione appaltante nell’appalto integrato (Cass. civ. Sez. I n. 11904 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato gli studi e le indagini preliminari necessari alla compiuta individuazione dell’opera, tra i quali vanno inclusi i sondaggi archeologici ove l’area interessata rivesta tale interesse, rientrano nella fase della progettazione definitiva ed integrano un obbligo proprio della stazione appaltante, non trasferibile all’appaltatore, al quale spettano soltanto gli studi e le indagini di dettaglio o di verifica funzionali al progetto esecutivo. La loro omissione da parte del committente integra inadempimento e giustifica la condanna al risarcimento dei maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice per il ritardo nell’esecuzione dei lavori determinato dai ritrovamenti. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo trova applicazione la disciplina specifica del recesso dettata per l’appalto integrato e non quella della risoluzione per varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto.

Il Fatto

Una società appaltatrice assumeva la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di restauro di un complesso monumentale, in forza di contratto stipulato nel 2002 con una Regione, committente tenuta alla progettazione definitiva. L’appaltatrice riferiva che la committente aveva omesso gli studi e i sondaggi preliminari, in una situazione in cui era agevolmente ipotizzabile la presenza di reperti archeologici nel sottosuolo, cagionando il superamento dei tempi previsti e maggiori oneri per il mantenimento del cantiere.

Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale di pagamento della penale. La Corte d’appello condannò la committente al pagamento di un ulteriore importo. La Regione ricorse per cassazione con cinque motivi; l’Impresa resistette con controricorso e propose ricorso incidentale, anch’esso articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricostruisce la figura dell’appalto integrato, in cui la prestazione dell’appaltatore comprende, oltre all’esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva, con affidamento mediante gara bandita sulla base del progetto definitivo predisposto dall’ente committente.

Il percorso argomentativo poggia sulla distinzione, già operata dall’art. 16 della legge n. 109 del 1994, tra progetto definitivo e progetto esecutivo. Il primo individua compiutamente i lavori e comprende studi ed indagini preliminari condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari e il computo metrico estimativo; il secondo determina i lavori in ogni dettaglio. Gli studi e le indagini preliminari, inclusi quelli di tipo archeologico, rientrano dunque nella fase della progettazione definitiva, demandata all’ente committente.

La clausola contrattuale che poneva a carico dell’appaltatrice la demolizione, gli scavi e i sondaggi è stata interpretata, coerentemente con la struttura dell’appalto integrato, come imposizione delle sole ulteriori indagini funzionali all’ingegnerizzazione del progetto definitivo, senza sovvertire qualità e quantità delle opere previste. Tale lettura non contrasta con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., poiché il richiamo alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici.

La Corte precisa poi che il riferimento al dovere di cooperazione ex art. 1206 cod. civ. non è del tutto appropriato: l’effettuazione degli studi e delle indagini preliminari non costituisce oggetto del dovere di collaborazione, ma di un preciso obbligo della stazione appaltante, espressione del carattere imperativo delle norme in materia di progettazione di opere pubbliche, derogabili solo nei casi previsti. Il carattere derogatorio dell’appalto integrato ne impone un’interpretazione restrittiva, escludendo di porre a carico dell’appaltatore le indagini preliminari.

Il quinto motivo del ricorso principale, sulla regolamentazione delle spese, è rigettato: l’individuazione della parte soccombente esige una valutazione globale della controversia e il potere di ripartizione delle spese è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Quanto al ricorso incidentale, sono inammissibili i primi quattro motivi, che sollecitano una diversa lettura degli atti, non consentita in sede di legittimità; è invece infondato il quinto, poiché il recesso per mancata approvazione del progetto esecutivo è disciplinato dalla norma specifica dell’appalto integrato, che non riconosce l’indennizzo del decimo dei lavori non eseguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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