Giudicato successivo prevale e copre il dedotto e il deducibile (Cass. civ. Sez. III n. 11903 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che si forma successivamente prevale su quello anteriore, ove ne sussistano i presupposti, e copre il dedotto e il deducibile, incidendo non solo sull’esistenza del diritto azionato ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi ancorché non dedotti, senza estendersi ai soli fatti successivi o a quelli che comportino mutamento del petitum e della causa petendi. La diversa qualificazione della responsabilità della banca ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. o della clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. non muta il fatto costitutivo, e quindi la causa petendi, né il petitum risarcitorio, restando immutato il fatto storico allegato. L’eventuale presenza di ulteriori parti nel giudizio precedente non rileva quando in esso fossero in lite anche i soggetti del processo successivo.
Il Fatto
La vicenda origina da una compravendita immobiliare risalente al 1993. I venditori promettevano di alienare uno stabile a una società costruttrice, subordinando il definitivo alla stipula di un mutuo fondiario. Nel rogito si attestava falsamente l’avvenuto pagamento del prezzo, per evitare l’ipoteca legale a favore dei venditori e consentire all’acquirente di iscrivere ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo. Con una controdichiarazione le parti riconoscevano che il prezzo reale, pari a 800.000.000 di lire, non era stato pagato.
I due assegni rilasciati a saldo venivano protestati per mancanza di provvista. La somma mutuata veniva invece destinata dalla società e dal suo rappresentante legale a estinguere debiti pregressi verso la banca. L’erede di una venditrice e il di lei coniuge convenivano in giudizio il fallimento della società e la banca incorporante, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda verso la banca; la Corte d’appello la dichiarava inammissibile per l’effetto preclusivo di un precedente giudicato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che i fatti costitutivi delle due domande fossero diversi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, e che la seconda azione si fondasse su una responsabilità diretta della banca emersa solo con la sentenza penale.
La Corte richiama il principio secondo cui l’ambito operativo del giudicato è correlato all’oggetto del processo e copre il dedotto e il deducibile, senza estendersi ai soli fatti successivi o a quelli che comportino mutamento del petitum e della causa petendi, fermo il requisito dell’identità dei soggetti in lite (Cass., 9/11/2022, n. 33021).
Nel caso concreto il giudicato ritenuto preclusivo è successivo a quello della condanna generica pronunciata in sede penale, divenuta definitiva dopo la pronuncia di legittimità del 2015, perché determinato dalla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello avvenuta nel 2016: trattandosi di giudicato successivo, esso prevale sussistendone i presupposti. Non rileva che nel previo giudizio fossero in lite ulteriori parti, poiché dirimente è che vi fossero anche i soggetti rimasti in causa rispetto alla residua domanda coltivata in appello.
I fatti costitutivi sono i medesimi, esplicitamente inclusivi della distrazione delle somme che aveva determinato l’insoluto degli assegni. Né la dichiarazione di fallimento né la responsabilità penale, al di là dell’estinzione dei reati per prescrizione, integrano di per sé fatti storici costitutivi dell’azione risarcitoria.
La Corte osserva che la diversa qualificazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. o dell’art. 2043 cod. civ. — a seconda che le condotte dei funzionari siano ritenute in rapporto di occasionalità necessaria con l’attività d’impresa (Cass., 22/09/2017, n. 22058) ovvero espressive dell’ente e del rapporto organico — non muta il fatto costitutivo, la causa petendi né il petitum risarcitorio, essendo il nostro ordinamento fondato sulla domanda di beni della vita in relazione al fatto storico allegato. Poiché nel ricorso non sono specificati differenti fatti storici costitutivi, il motivo è infondato e opera la preclusione del dedotto e del deducibile. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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