Soppressione passaggio a livello e silenzio del Comune sul progetto approvato (TAR Toscana n. 1013 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che ha espresso parere favorevole al progetto definitivo di un’opera pubblica, comprensivo della soppressione di un passaggio a livello, non può successivamente opporre il proprio dissenso in conferenza di servizi per impedire l’esecuzione dell’opera già approvata. Il parere reso in conferenza può essere superato solo mediante un procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, secondo il principio del contrarius actus, e non attraverso una nuova manifestazione di volontà in sede di conferenza di servizi. Il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio, e dunque dall’approvazione della progettazione esecutiva, non dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato il verbale della conferenza di servizi decisoria del 23 gennaio 2023, la nota regionale del 5 maggio 2023 e il decreto dirigenziale n. 1178 del 26 gennaio 2023, con i quali la Regione Toscana ha preso atto dell’esito negativo della conferenza sul progetto del sottopasso e ha confermato la soppressione del passaggio a livello presso la stazione di Santa Mama, ripristinando le lavorazioni del progetto esecutivo già approvato. Il Comune lamentava che la soppressione fosse avvenuta senza una viabilità alternativa per l’accesso a sud del borgo, in violazione dell’atto di impegno regionale e del Protocollo di intesa.

Proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Regione ha depositato opposizione e il Comune ha riassunto la causa davanti al TAR. La Regione ha eccepito l’inammissibilità dei primi due motivi per difetto di lesività degli atti del RUP e ha contestato nel merito le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Il progetto definitivo del secondo lotto della variante alla SR 71 era stato approvato anche dal Comune, che aveva reso parere positivo nella conferenza di servizi del 10 novembre 2016. Quel progetto prevedeva espressamente la chiusura del passaggio a livello, senza alcuna viabilità alternativa a sud del borgo. La Corte ritiene quindi non condivisibile la tesi del Comune secondo cui l’assenso sarebbe stato condizionato agli accordi del Protocollo di intesa: l’art. 2 del Protocollo si limitava a impegnare la Regione a studiare una proposta progettuale e a concludere la progettazione, senza incidere sull’approvazione già intervenuta.

La Regione ha poi proposto una soluzione di variante in corso d’opera — il sottopasso — sottoponendola agli enti coinvolti. Il Comune ha tenuto posizioni contraddittorie: non ha partecipato alla conferenza istruttoria e ha confermato per iscritto la volontà di procedere, salvo poi esprimere dissenso nella conferenza del 23 gennaio 2023. Tale dissenso ha determinato la conclusione negativa della conferenza e la mancata approvazione della variante.

Venuta meno la variante, restavano pienamente vigenti i decreti n. 2257/2017 e n. 18918/2017, di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, idonei a consentire le lavorazioni. Il parere già espresso dal Comune nel 2016 avrebbe potuto essere superato, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, solo mediante autotutela secondo il principio del contrarius actus, richiamando TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 84 del 2020.

Quanto alla sicurezza, il progetto di fattibilità del sottopasso aveva ottenuto parere favorevole dei Vigili del Fuoco, con deroga all’altezza che consentiva il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso; lo stesso Comune aveva riconosciuto la pericolosità del passaggio a livello.

Infine, il Collegio ritiene infondata la censura sull’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio. Nel caso di specie l’efficacia del titolo era differita al completamento della progettazione esecutiva, onde i lavori erano stati iniziati entro il quinquennio, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 1183/2017. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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