Cessazione della materia del contendere per ritiro in autotutela della gara (TAR Puglia n. 276 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la sopravvenienza, rappresentata dal ritiro in autotutela dell’atto impugnato, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. In tale esito, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in considerazione del comportamento leale e collaborativo della stazione appaltante, che ha prontamente aderito all’esame in autotutela delle criticità denunciate dagli operatori economici e le ha recepite in tempi contenuti, considerate anche le necessità istruttorie funzionali alle verifiche richieste.
Il Fatto
La ricorrente — operatore economico del settore — ha impugnato il bando di gara, pubblicato sulla GUCE e sul sito ANAC, e la determinazione di indizione di una procedura aperta per la conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999, avente ad oggetto la fornitura di gas medicali e connessi servizi per le aziende sanitarie e gli enti della Regione Puglia. L’atto di impugnazione investiva, oltre agli atti di gara, gli atti endoprocedimentali e ogni altro atto presupposto o collegato. Il giudizio è stato instaurato dinanzi al TAR Puglia, che ha fissato l’udienza di discussione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente il 03.10.2025, con la quale essa ha dichiarato la sopravvenienza del proprio difetto di interesse alla decisione nel merito, in quanto la stazione appaltante aveva ritirato in autotutela l’indizione della gara oggetto di controversia. Tale dichiarazione — espressione della cessazione della materia del contendere — è stata ritenuta idonea a definire il giudizio in rito, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte.
Il Collegio ha, quindi, verificato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle spese di lite richiesta dalla ricorrente. A tal fine, ha valorizzato il comportamento della stazione appaltante, che ha dimostrato un atteggiamento collaborativo e leale, aderendo prontamente all’esame delle criticità denunciate e recependole in tempi estremamente contenuti, tenuto conto anche delle necessità istruttorie funzionali alle verifiche richieste dagli operatori economici. Tale circostanza ha giustificato la compensazione delle spese, anziché la condanna dell’ente alla refusione in favore della parte ricorrente, nonostante l’esito favorevole della lite in rito.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento per cui, in caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto di un provvedimento di autotutela, il giudice dichiara l’estinzione del processo senza valutare la fondatezza delle originarie doglianze, salva la regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale ovvero, come nel caso di specie, della giustizia sostanziale correlata al comportamento processuale e amministrativo della parte pubblica.
Nota della Redazione
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