Omessa valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990: illegittimo il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 10533 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 si configura non solo in caso di omesso preavviso dei motivi ostativi, ma anche quando l’Amministrazione ometta di valutare le osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato, ledendo il contraddittorio procedimentale. In tale evenienza, non è invocabile la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, nel testo modificato dal d.l. n. 76/2020, che espressamente esclude la sua applicazione ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. L’accoglimento della censura comporta la regressione del procedimento: il Giudice non può pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve annullare il provvedimento e restituire all’Amministrazione il potere di provvedere, con il vincolo conformativo del giudicato.
Il Fatto
Due cittadini stranieri, legati da rapporto di coniugio, impugnavano i provvedimenti con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato le rispettive istanze di concessione della cittadinanza italiana, presentate ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 in data 8 ottobre 2019. Il diniego si fondava su elementi di controindicazione penalmente rilevanti riguardanti uno dei due richiedenti, coniuge dell’altra ricorrente.
Avverso tali provvedimenti, entrambi datati 11 febbraio 2025, i ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie partecipative, assumendo che l’Amministrazione non avesse valutato le osservazioni tempestivamente trasmesse in risposta al preavviso di rigetto comunicato il 23 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, rilevando che i provvedimenti di diniego motivavano il rigetto sull’erroneo presupposto che, a fronte della comunicazione del preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non fossero pervenute osservazioni da parte degli istanti. In realtà, i ricorrenti avevano documentalmente comprovato di aver trasmesso la propria memoria difensiva a mezzo PEC il 15 novembre 2024, all’indirizzo indicato nella comunicazione e nel rispetto delle modalità ivi previste, con specificazione del numero identificativo della pratica.
Il Tribunale ha richiamato la prevalente giurisprudenza secondo cui l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 persegue una finalità collaborativa e deflattiva, imponendo all’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dall’interessato. Nel caso di specie, considerato il carattere ordinatorio del termine e il lungo lasso di tempo trascorso tra l’invio delle osservazioni (15 novembre 2024) e l’adozione del provvedimento conclusivo (11 febbraio 2025), non sussistevano ragioni che giustificassero l’omessa considerazione delle controdeduzioni, integrante la violazione della disposizione citata.
Il Collegio ha altresì escluso l’applicabilità della sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, evidenziando come la novella introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, ne abbia espressamente escluso l’operatività per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Tale modifica normativa rafforza la natura imprescindibile del preavviso di rigetto quale modalità di partecipazione al procedimento, anticipando l’esplicitazione delle ragioni ostative per consentire un confronto effettivo tra Amministrazione e cittadino.
In accoglimento dei ricorsi, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, ribadendo che l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza, evidenziando con il necessario atto di preavviso eventuali profili ostativi residui. Le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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