Sopraelevazione in zona sismica: presunzione di pericolosità e verifica sulle fondazioni (Cass. civ. Sez. II n. 17279 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona sismica di primo grado, la sopraelevazione realizzata in difformità dalla normativa antisismica si presume pericolosa ai sensi dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ., norma integrativa rispetto alla disciplina tecnica di settore. La presunzione è di legge e non di fatto, sicché non richiede un ragionamento indiziario ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. e può essere vinta solo con prova contraria. Il giudice di merito, come peritus peritorum, può discostarsi dalle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio e qualificare l’intervento come adeguamento anziché come riparazione o intervento locale. Ne consegue che la verifica di resistenza in caso di sisma deve riguardare anche le fondazioni dell’intero fabbricato e non la sola parte sopraelevata. L’autorizzazione antisismica in sanatoria rilasciata su presupposti di fatto errati non elide la presunzione e non è idonea a escludere il diritto del terzo di opporsi alla sopraelevazione.

Il Fatto

Nel 2007 alcuni condomini chiedevano al Tribunale di Benevento di accertare la natura condominiale del terrazzo dello stabile e l’abusività delle opere realizzatevi da due coniugi, tra cui una veranda, con condanna alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale rigettava la domanda con la sentenza n. 81/2019.

In appello la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2289/2020, accoglieva parzialmente il gravame. Esclusa l’occupazione dell’area attigua al vano ascensore e l’ostruzione del passaggio verso il tetto, e riconosciuta la natura privata del terrazzo, i giudici distrettuali condannavano comunque i coniugi a demolire la sopraelevazione. La veranda, stabilmente infissa, non risultava conforme alla normativa antisismica per gli interventi di adeguamento, con particolare riguardo all’art. 8.4.3 delle NTC attuative dell’art. 2 del D.M. 17.1.2018. I coniugi proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato le conclusioni della C.T.U. di primo grado, che aveva escluso il pregiudizio alla stabilità globale dell’edificio. La censura è inammissibile nella parte presuntiva, perché il giudice d’appello non ha costruito un ragionamento indiziario, ma ha applicato la presunzione di legge dell’art. 1127, secondo comma, cod. civ., che presume pericolosa la sopraelevazione non conforme in zona sismica di primo grado.

La Corte rileva che il giudice di merito, sulla base della stessa C.T.U., ha accertato l’aumento di superficie abitabile e di altezza, oltre alla stabile infissione della veranda, qualificandola come sopraelevazione e non come mero vano tecnico. Da ciò ha desunto la necessità di una verifica di resistenza, in caso di sisma, estesa anche alle fondazioni dell’intero fabbricato, verifica mai compiuta. Il consulente aveva escluso tale verifica sul presupposto che il peso aggiunto non superasse la soglia del venti per cento del peso globale: esclusione non più sostenibile una volta accertato l’aumento di superficie abitabile.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ricorda che i fatti accertati dal C.T.U. possono costituire il fatto storico decisivo e richiama la giurisprudenza in tema (Cass. ord. n. 14599 del 2021; Cass. ord. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770 del 2018). Nella specie la sentenza impugnata non ha omesso di considerare la consulenza, ma se ne è discostata nelle valutazioni giuridiche, evidenziando l’errore di qualificazione dell’intervento come riparazione invece che come adeguamento.

Il secondo motivo censurava l’esclusione della presunzione di pericolosità derivante dall’autorizzazione antisismica in sanatoria rilasciata dal Genio Civile. La censura è infondata: l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 riguarda la doppia conformità edilizia e non è invocabile per le violazioni antisismiche (Cass. n. 10083 del 2013). L’autorizzazione era stata rilasciata sul presupposto in fatto di una semplice veranda, mentre la C.T.U. ha accertato una vera sopraelevazione, per la quale nessuna verifica sulle fondazioni era stata svolta. Il richiamo alla circolare n. 7/2019 del MIT è infondato, perché la deroga concerne i cordoli sommitali e non gli aumenti di volumetria.

Il terzo motivo prospettava l’avvenuta abrogazione delle NTC del 2018 a opera dell’art. 94-bis del D.P.R. n. 380/2001. La censura è respinta: per le sopraelevazioni in località ad alta sismicità, come la zona interessata, l’art. 94-bis.1 le qualifica sempre come interventi rilevanti. È quindi necessaria l’autorizzazione preventiva e la verifica deve investire anche le fondazioni. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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