Inammissibile il ricorso che non impugna tutte le rationes decidendi della sentenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 2975 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il soccombente che ne chiede la cassazione deve censurarle tutte: l’omessa impugnazione di una di esse rende definitiva l’autonoma motivazione non censurata, con conseguente inammissibilità delle residue censure, che non potrebbero comunque produrre l’annullamento della sentenza. È altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso che censuri il vizio di ultrapetizione senza ritrascrivere integralmente il motivo di appello e senza produrre l’atto di citazione in appello avversario.
Il Fatto
La società locatrice aveva intimato sfratto per morosità alla società conduttrice, chiedendo anche un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda della locatrice, accogliendo l’eccezione di inadempimento della conduttrice e condannando la prima alla restituzione di una somma versata in eccedenza, ma aveva altresì dichiarato risolto il contratto per inadempimento della conduttrice all’obbligo di prestare una polizza fideiussoria, in forza di clausola risolutiva espressa.
La Corte d’Appello di Roma, accogliendo il primo motivo di appello della locatrice e ritenendo assorbiti gli altri, aveva rigettato la domanda riconvenzionale di restituzione, rilevando che sul punto si era formato il giudicato per mancata proposizione di appello incidentale da parte della conduttrice. Avverso tale sentenza la società conduttrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1456 e 1458 cod. civ., deducendo che la corte territoriale sarebbe incorsa in ultrapetizione, pronunciandosi in difformità dai motivi di gravame e dalle conclusioni dell’appellante.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente, censurando il vizio di ultrapetizione, ha omesso di ritrascrivere integralmente il motivo di appello e di produrre l’atto di citazione in appello, incorrendo nella violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che impedisce alla Corte di verificarne la specificità e la decisività.
La Corte ha inoltre rilevato il carattere “eccentrico” della censura rispetto alla statuizione preliminare della sentenza impugnata, la quale aveva dato atto della mancata proposizione di appello incidentale da parte della società conduttrice, con conseguente formazione del giudicato sulla risoluzione contrattuale. La ricorrente ha genericamente affermato che il giudicato non si era formato perché la sentenza era stata impugnata dalla controparte, ma non ha specificamente censurato la necessità che fosse essa stessa a proporre l’appello incidentale, essendo la parte portatrice dell’interesse alla restituzione.
Richiamando il principio per cui, quando la sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il soccombente deve censurarle tutte (in tal senso Cass., n. 18403/2023, Cass., n. 18641/2017 e Sezioni Unite n. 7931/2013), la Corte ha concluso che la motivazione non impugnata si consolida. Il secondo motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite, è stato parimenti dichiarato inammissibile per la sua formulazione stringata e generica, nonché perché la corte territoriale si era attenuta al principio della soccombenza complessiva, come da costante orientamento (Cass., n. 33412/2024). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1456 c.c. – Clausola risolutiva espressa
- Art. 1458 c.c. – Effetti della risoluzione
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso