Videoriprese sul pianerottolo condominiale: utilizzabili come prova documentale (Cass. pen. n. 9133/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scale condominiali e i relativi pianerottoli non costituiscono luoghi di privata dimora, poiché sono destinati all’uso di una pluralità indeterminata di soggetti e non all’esplicazione della vita privata al riparo da interferenze esterne. Sono pertanto legittime e utilizzabili, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria, le videoriprese effettuate da privati mediante telefono cellulare sul pianerottolo condominiale. Tali registrazioni costituiscono prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Chi ne eccepisce l’inutilizzabilità in cassazione deve inoltre indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne la decisività mediante la prova di resistenza.
Il Fatto
Un’imputata veniva condannata per atti persecutori in relazione a reiterate minacce e molestie poste in essere nei confronti delle persone offese, anche nell’ambito degli spazi condominiali. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione di primo grado, ritenendo provate le condotte e le conseguenze prodotte sulle vittime.
Nel ricorso per cassazione la difesa contestava, tra l’altro, l’utilizzabilità delle registrazioni audio e video effettuate direttamente dalle persone offese, sostenendo che avessero ad oggetto comportamenti comunicativi e dovessero quindi essere sottoposte alla disciplina delle intercettazioni. Venivano inoltre censurate le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge anzitutto la censura processuale sotto il profilo della sua specificità. Chi deduce l’inutilizzabilità di una prova deve indicare quali atti siano concretamente affetti dal vizio e spiegare quale incidenza avrebbe la loro eliminazione sul complessivo quadro probatorio. Nel caso concreto, anche espungendo le videoriprese, permanevano le dichiarazioni delle persone offese, quelle dei testimoni e ulteriori emergenze oggettive, sufficienti a sostenere autonomamente il giudizio di responsabilità.
La Corte affronta comunque il merito della questione e ribadisce che scale e pianerottoli di un edificio condominiale non sono luoghi di privata dimora. Si tratta di spazi destinati all’accesso e al transito di una categoria non determinata di persone, nei quali non può essere vantata la medesima aspettativa di riservatezza propria dell’abitazione o di altri luoghi deputati allo svolgimento della vita privata.
Ne consegue che le riprese realizzate da privati mediante telefoni cellulari per documentare quanto accade sul pianerottolo sono pienamente utilizzabili senza preventiva autorizzazione giudiziaria. Esse non sono intercettazioni disciplinate dagli artt. 266 e ss. c.p.p., ma documenti rappresentativi di fatti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non ricadono quindi nella sanzione dell’inutilizzabilità prospettata dalla difesa.
Quanto alla responsabilità per atti persecutori, la Cassazione ritiene congrua la valutazione dei giudici di merito. Le reiterate minacce e molestie avevano determinato nelle persone offese un grave stato di ansia e paura e modificazioni delle abitudini di vita. La Corte precisa che la molestia rilevante ai sensi dell’art. 612-bis c.p. comprende qualsiasi indebita ingerenza nella vita privata e relazionale capace di creare un clima intimidatorio e ostile. La differenza rispetto all’art. 660 c.p. risiede proprio negli effetti della condotta: lo stalking richiede conseguenze ulteriori, quali il perdurante stato d’ansia o l’alterazione delle abitudini di vita. Le ulteriori censure sull’attendibilità delle fonti dichiarative vengono ritenute dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e il ricorso viene rigettato.
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Nota della Redazione
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