L’invito al pagamento del CUT è atto impugnabile necessario (Cass. civ. Sez. 5 n. 19254 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invito al pagamento del contributo unificato tributario, emesso ai sensi dell’art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce l’unico atto liquidatorio previsto dalla legge dell’imposta prenotata a debito. Esso, comunicando una pretesa tributaria ormai definita, deve essere qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, a prescindere dalla sua denominazione formale. La sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che l’omessa impugnazione determina la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria, la quale non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto gli atti conseguenti, inclusa la sanzione per l’omesso versamento. Il ricorso per cassazione incentrato su motivi palesemente infondati e privi di profili nomofilattici integra l’abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso per l’omesso versamento del contributo unificato tributario dovuto in relazione a un appello. La Commissione Tributaria Provinciale aveva disatteso il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio aveva confermato la decisione, rigettando l’appello del contribuente.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi: con il primo lamentava la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’omessa impugnazione dell’invito al pagamento non potesse precludere la contestazione degli atti successivi; con il secondo deduceva la violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 115 del 2002 in punto di determinazione della base imponibile del contributo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’invito al pagamento del contributo unificato rappresenta l’unico atto liquidatorio dell’imposta prenotata a debito. Tale atto, a prescindere dalla denominazione adottata dall’ufficio, sostanzia un vero e proprio avviso di liquidazione la cui impugnazione è obbligatoria: l’eventuale inerzia del contribuente determina la definitività della pretesa, con conseguente preclusione a contestarla nel giudizio instaurato avverso gli atti successivi, come la cartella di pagamento o il provvedimento sanzionatorio.
La Corte ha precisato che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che l’atto di invito al pagamento, emesso dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, deve essere impugnato dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, esclude che la mancata impugnazione dell’atto liquidatorio possa essere surrettiziamente aggirata impugnando gli atti consequenziali.
Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, in ragione della struttura della sentenza impugnata, fondata su due autonome rationes decidendi: l’assorbimento consegue all’infondatezza del primo motivo che, da solo, impone la reiezione del ricorso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il contribuente alla refusione delle spese processuali.
La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.100,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., ravvisando un utilizzo abusivo del processo, atteso che il ricorso era sorretto da motivi palesemente infondati, reiterativi di argomentazioni già respinte nel merito e privi di qualunque questione di rilevanza generale o nomofilattica. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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