Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 10543 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il rimedio esperibile, in assenza di una espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. L’istanza di correzione può essere presentata anche dalla parte sostanziale e non dal difensore in proprio, non essendo dato distinguere, con riferimento a tale richiesta, tra parte sostanziale e parte processuale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione, attesa la sua natura di prosecuzione del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il Comune di Forio proponeva, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20558/2025 della Corte di cassazione, depositata il 22 luglio 2025. L’ente lamentava che il provvedimento aveva omesso di disporre l’attribuzione delle spese al difensore, il quale ne aveva avanzato specifica richiesta in sede di controricorso, chiedendo la distrazione in suo favore delle spese legali “per anticipo fattone”.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene che non osti all’esame dell’istanza la circostanza che la stessa sia stata presentata dal Comune e non dal difensore in proprio. Con riferimento alla richiesta di distrazione, infatti, non è dato distinguere tra parte sostanziale e parte processuale (l’avvocato), richiamando il precedente di Cass. n. 5082/2024.

Dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione risulta che il difensore dell’ente controricorrente aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c. in suo favore delle spese legali, «per anticipo fattone». La Corte qualifica l’omissione come un errore materiale.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, prosegue la Corte, il rimedio esperibile, in assenza di una espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., conformemente a quanto affermato da Cass. n. 5082/2024, che richiama Cass., Sez. U., n. 16037/2010, Cass. n. 293/2011 e Cass. n. 8578/2014.

La Corte dispone quindi la correzione dell’ordinanza, aggiungendo alla pagina 11, nel dispositivo, la dicitura «ed attribuzione a favore dell’avv. Giuseppe Di Meglio». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, in linea con Cass. n. 5082/2025 e Cass., Sez. U., n. 29432/2024. La Cancelleria è mandata per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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