Sopravvenuta carenza di interesse per giudicato sulla risoluzione contrattuale (Cass. civ. Sez. I n. 3411 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo quando, nelle more del giudizio di legittimità, sia divenuta definitiva, con efficacia di giudicato, la statuizione del giudice ordinario sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al momento in cui interviene la decisione; la sopravvenuta definizione transattiva del contenzioso parallelo e il giudicato formatosi sulle questioni pregiudiziali rendono la pronuncia richiesta priva di utilità per il ricorrente. Non sono dovuti gli effetti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, socio e committente di una società poi fallita, aveva insinuato al passivo del fallimento un credito a titolo di restituzione di acconti e risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di realizzazione e posa in opera di una cucina domotica. L’insinuazione era stata respinta e l’opposizione proposta ex art. 98 l.fall. era stata rigettata dal Tribunale di Trento.

Avverso il decreto di rigetto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione in tre motivi, tutti incentrati sulla competenza del tribunale fallimentare a decidere le questioni pregiudiziali di risoluzione contrattuale e sulla gravità dell’inadempimento. Contemporaneamente, dinanzi al Tribunale di Brescia era pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui era stata accertata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società in bonis.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva la sopravvenuta definizione in via transattiva del giudizio ordinario. Il Tribunale di Brescia, nel 2018, aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di diritto ex art. 1454 cod. civ. per inadempimento di non scarsa importanza, revocando il decreto ingiuntivo; la sentenza era stata confermata in appello nel 2021 e, nello stesso anno, le parti avevano definito il contenzioso con un accordo transattivo reciproco.

Da tale assetto la Corte ricava che la statuizione sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento è passata in giudicato e che tale giudicato spiega effetti anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, essendo identiche le questioni introdotte dal fallimento in via di eccezione e poi fatte valere in via di azione nel giudizio ordinario.

I tre motivi di ricorso riguardano esclusivamente la competenza a dichiarare la risoluzione e la gravità dell’inadempimento: entrambe le questioni sono ormai coperte dal giudicato. Ne consegue che è venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione, interesse che deve sussistere non solo al momento della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 19976 del 2024 e da Cass. n. 13701 del 2004.

La Corte esamina poi la tesi difensiva secondo cui le pretese restitutorie e risarcitorie sarebbero rimaste estranee alla transazione. Osserva che con i tre motivi è stata impugnata solo la pronuncia sulla domanda di risoluzione, non anche il rigetto della domanda restitutoria né quello delle domande risarcitorie. Il Tribunale di Trento aveva rigettato il risarcimento del minor valore dell’opera per la possibilità di farlo valere in compensazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e aveva escluso le ulteriori voci di danno per difetto di prova: statuizioni non toccate dai motivi. Quanto agli acconti, il ricorrente li aveva già spesi nel giudizio ordinario per ottenere la revoca totale del decreto ingiuntivo.

La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del contenzioso e del non univoco orientamento sull’esegesi dell’art. 72, comma 5, l.fall. Rileva infine la sopravvenienza della causa di inammissibilità rispetto alla proposizione del ricorso, escludendo i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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