Rigetto del reclamo ex art. 70 CCII per inammissibilità della proposta: non è ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 11489 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70 CCII, proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 CCII, non è ricorribile in cassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività. Il provvedimento di mera inammissibilità, reso in assenza di contraddittorio con i creditori, non preclude al debitore la presentazione di una nuova proposta e non è suscettibile di passare in giudicato.
Il Fatto
Tre debitrici proponevano istanza di ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudice, dopo una fase interlocutoria, dichiarava inammissibile la proposta con provvedimento monocratico. Le interessate proponevano reclamo ex art. 70 CCII avverso tale decreto, ma il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo, ritenendolo tardivo.
Avverso il decreto collegiale di rigetto, le debitrici proponevano ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso straordinario, rilevando che il provvedimento impugnato era stato emesso in un procedimento di reclamo avverso un provvedimento di inammissibilità della proposta, e non già in esito a una decisione nel contraddittorio tra le parti. La comunicazione della proposta ai creditori non era mai avvenuta: mancava pertanto il presupposto che segna il discrimine tra una decisione su un conflitto tra parti contrapposte e un provvedimento di mera inammissibilità, reso inaudita altera parte nei soli confronti del debitore.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il decreto che rigetta il reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo la reiterabilità della proposta, è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. nn. 4500 e 4499 del 2018, Cass. n. 30534 del 2018, Sez. 1, n. 27301 del 2022). Tale principio, riaffermato da Sez. 1, n. 11451 del 2025, opera pienamente anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dal nuovo codice della crisi, in virtù del rinvio operato dall’art. 65 CCII alla disciplina del procedimento unitario.
La Corte precisa che la mancanza di decisione su diritti contrapposti non determina alcun vulnus al diritto di difesa, poiché non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, potendo il debitore modificare, specificare o integrare la propria proposta. La S.C. ha quindi enunciato, ex art. 363, comma 3, c.p.c., il principio di diritto riportato in massima, dichiarando il ricorso inammissibile.
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Nota della Redazione
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