Opposizione tardiva allo stato passivo nella l.c.a.: termine da comunicazione corredata dell’elenco (Cass. civ. Sez. 1 n. 13058 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 209, secondo comma, l.fall., come novellato, il termine di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo decorre non già dalla comunicazione che si riferisca al progetto di stato passivo, ma dalla successiva comunicazione del commissario liquidatore che sia corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, in quanto è tale notizia che consente al creditore di conoscere l’esito della propria domanda e di quella degli altri creditori, attuando il contraddittorio collettivo. È pertanto erronea la statuizione che riduca a comunicazione irrilevante la pec con cui il commissario trasmette l’elenco, ritenendo rilevante quella precedente che dell’elenco non era corredata.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da una lavoratrice avverso lo stato passivo dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, che ne aveva escluso il credito per differenze retributive in collocazione privilegiata ex art. 2751-bis c.c.
Il Tribunale riteneva tardiva l’opposizione, depositata il 7/3/2019, poiché il commissario liquidatore aveva depositato lo stato passivo in cancelleria il 20/12/2018 e ne aveva dato comunicazione ai creditori il 15/1/2019, reputando priva di effetti l’ulteriore comunicazione dell’8/2/2019 con cui era stata trasmessa al legale del creditore la copia conforme integrale dello stato passivo, con l’indicazione dei termini per ricorrere. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 98-99 e 209 l.fall. e dei principi di affidamento e buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un proprio precedente in una vicenda sovrapponibile. Ha osservato che col deposito dello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice per contestare le esclusioni o le ammissioni, e che l’art. 209, secondo comma, l.fall. tende a uniformare i procedimenti impugnatori rispetto al fallimento, fungendo da cerniera per l’applicazione dei medesimi principi.
Il procedimento d’impugnazione ha natura contenziosa e implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali hanno interesse a conoscere non solo l’esito della propria domanda ma anche quello delle domande concorrenti. La riforma dell’art. 209 l.fall. ha previsto che il commissario trasmetta l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia stata ammessa, a mezzo pec, ed è tale notizia che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche sulle altre domande.
La norma è coerente con l’art. 97 l.fall., che impone al curatore di comunicare lo stato passivo a tutti i ricorrenti informandoli del diritto di proporre opposizione. Ne consegue che è il ricevimento di una comunicazione così allestita, in base alla combinazione degli artt. 99 e 209 l.fall., a far scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione. È erronea la statuizione che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti, ritenendo rilevante quella precedente che ne era priva.
Accolto il ricorso, ne discende la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
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Nota della Redazione
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