Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Sicilia n. 1467 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione da parte dell’amministrazione dei provvedimenti che revocano gli atti impugnati e che eliminano la situazione di contrasto con il giudicato determina carenza di interesse alla decisione e conseguente improcedibilità del ricorso. La definizione della controversia in rito, unitamente allo svolgimento della vicenda procedimentale, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Fatto
Le ricorrenti, società affidatarie del servizio idrico nell’ambito territoriale ottimale catanese, avevano chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1602/2024, confermata dal C.G.A.R.S. n. 791/2025, e la declaratoria di nullità, inefficacia o, in subordine, l’annullamento dell’atto del Commissario Straordinario Unico n. 188 del 9 dicembre 2025, con cui era stata constatata l’impossibilità giuridica di procedere alla fase di coordinamento per difetto degli atti presupposti.
In data 11 marzo 2026 l’amministrazione resistente depositava documentazione sopravvenuta: il provvedimento commissariale n. 49, che archiviava il procedimento di affidamento avviato nel 2025 e revocava le disposizioni ivi emesse, e il provvedimento n. 50, di avvio del procedimento di coordinamento degli interventi infrastrutturali. Le ricorrenti, preso atto di tali atti, rappresentavano il venir meno dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la materia del contendere è stata integralmente incisa dai provvedimenti sopravvenuti del Commissario Straordinario Unico. Con la determinazione n. 49/2026 sono stati, infatti, revocati i provvedimenti gravati nel presente processo, mentre il provvedimento n. 50/2026, di avvio del coordinamento, è stato ritenuto dalle stesse ricorrenti privo di natura immediatamente lesiva.
La constatazione dell’impossibilità giuridica di procedere alla fase di coordinamento, che costituiva il nucleo dell’atto impugnato, risulta superata dall’adozione dei nuovi atti commissariali, i quali hanno riattivato il procedimento di coordinamento in conformità alle statuizioni del giudicato amministrativo.
Ne deriva, secondo il costante orientamento in materia, il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza, non residuando alcuna utilità giuridica che il ricorrente possa conseguire dalla decisione. Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta carenza di interesse, che determina l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti, tenuto conto dello svolgimento della vicenda procedimentale e della definizione della controversia in rito. La pronuncia si conclude pertanto con la declaratoria di improcedibilità e l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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