Il versamento del 25% estingue la materia del contendere (TAR Lazio n. 9022 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, definisce gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018: gli stessi si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo a seguito della comunicazione al giudice dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto versamento; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione dell’avvenuto pagamento da parte del ricorrente costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio numerosi atti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, le linee guida nazionali e i conseguenti provvedimenti regionali (Marche, Toscana e Veneto) di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto. La società aveva avanzato censure di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto dell’Unione europea.
Nel corso del giudizio, la Regione Toscana ha rappresentato l’avvenuto pagamento del 25% delle somme dovute, producendo il relativo decreto, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dello ius superveniens. Successivamente, anche la società ricorrente ha documentato i pagamenti effettuati in favore delle Regioni Veneto, Marche e Toscana, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la portata dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018. La norma stabilisce che gli obblighi si intendono assolti con il versamento del 25% degli importi, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
Il TAR ha rilevato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula il perfezionarsi di una sequenza procedimentale: il versamento della quota ridotta da parte dell’azienda, l’accertamento dell’avvenuto versamento da parte della Regione e la comunicazione di tale accertamento alla segreteria del TAR Lazio. Nella fattispecie, solo la Regione Toscana aveva provveduto a tale comunicazione, sicché la cessazione poteva essere pronunciata limitatamente al ricorso avverso i suoi provvedimenti.
Per la parte residua, relativa alle Regioni Veneto e Marche, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione dell’avvenuto pagamento, resa dalla stessa società ricorrente, è stata valutata come comportamento univoco ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La peculiarità della vicenda e delle sopravvenienze normative ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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