Vincolo culturale su immobile diruto e obbligo di coinvolgere la Città Metropolitana (TAR Sicilia n. 1465 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale di un complesso immobiliare, l’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004 impone di inviare la comunicazione di avvio anche al Comune e alla Città Metropolitana; la nozione di complesso immobiliare non può essere interpretata in senso restrittivo, dovendosi ritenere necessaria la comunicazione ogniqualvolta l’oggetto del procedimento sia un immobile. Lo stato di unità collabente e obiettivamente diruto può compromettere o annullare le qualità materiali e formali presupposto del vincolo di cui all’art. 10, comma 3, lettera a), mentre non è ostacolo insormontabile nella diversa ipotesi della lettera d), ove il valore tutelato sia la capacità del bene di evocare la memoria storica. In tale ultimo caso l’Amministrazione deve fornire una motivazione rigorosa e svolgere un’istruttoria particolarmente approfondita.
Il Fatto
La ricorrente ha acquistato un complesso immobiliare composto da un terreno di circa quindici ettari e due fabbricati rurali, rimasti in proprietà dopo una vicenda esecutiva e classificati dal 2013 come unità collabenti. La Soprintendenza, nel giugno 2025, ha avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale per il fabbricato di una delle particelle, qualificandolo come “casa di villeggiatura” dello scrittore e valorizzandone il valore testimoniale.
La società ha presentato osservazioni, sostenendo che il bene è un rudere, con parti del tetto crollate. La Soprintendenza ha replicato affermando la riconoscibilità del fabbricato e la possibilità di recupero. L’Assessorato regionale ha quindi dichiarato l’immobile di interesse culturale, richiamando la comunicazione di avvio, le osservazioni e il riscontro della Soprintendenza. La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Comune, non essendo gli atti impugnati adottati da tale Amministrazione. Passa poi al merito e affronta la questione del coinvolgimento degli enti territoriali. L’art. 14, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004 prevede che, per i complessi immobiliari, la comunicazione di avvio sia inviata anche al Comune e alla Città Metropolitana.
Richiamando Cons. Stato n. 962/2024, n. 23/2014 e n. 412/2025, il Tar osserva che l’espressione “complessi immobiliari” non esclude il coinvolgimento degli enti quando oggetto di tutela sia un bene composto da più elementi strutturali e funzionali legati in un unicum inscindibile. La distinzione tra complesso immobiliare e immobile singolo appare al Collegio artificiosa e priva di ratio effettiva, potendo l’impatto del provvedimento risultare persino maggiore nel caso dell’immobile singolo.
Ne consegue la fondatezza del ricorso per il mancato coinvolgimento della Città Metropolitana. La circostanza non è stata smentita dalla difesa erariale, che pure aveva depositato la documentazione del procedimento. Ciò impone la riattivazione del procedimento.
Il Collegio aggiunge considerazioni sulla qualificazione giuridica del vincolo. L’Amministrazione ha proceduto ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), ma la fattispecie sembra piuttosto rientrare nella lettera d). Irrilevante è che le osservazioni siano state riscontrate dalla Soprintendenza: il provvedimento assessoriale richiama per relationem l’atto, facendone proprie le deduzioni.
Quanto allo stato del bene, il Tar afferma che l’unità collabente e lo stato obiettivamente diruto, salvo ipotesi eccezionali, possono compromettere le qualità presupposto del vincolo di cui alla lettera a), richiamando TAR Lazio, Roma, n. 10615/2019. Lo stato di rovina può invece non ostacolare il vincolo ex lettera d), ove il valore protetto sia la memoria storica: in tal caso, però, occorre una motivazione rigorosa, con istruttoria e confronto procedimentale approfonditi, anche per l’area circostante. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato; inammissibile, per natura endoprocedimentale, l’impugnazione della relazione, della proposta di vincolo e della nota della Soprintendenza.
Nota della Redazione
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