Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Lazio n. 2745 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso può essere desunta dal giudice amministrativo anche in assenza delle formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., quando fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, ovvero il comportamento delle parti, forniscano argomenti di prova della cessazione dell’interesse. In tale evenienza il ricorso e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, cod. proc. amm. La rinuncia irrituale, priva delle formalità prescritte, non impedisce la declaratoria: dalla sua univocità il Collegio trae argomento di prova della carenza di interesse. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione della novità delle questioni sollevate.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico indetto da Roma Capitale per l’affidamento di trentuno concessioni di beni demaniali marittimi del litorale capitolino, destinato a finalità turistiche e ricreative, unitamente alla determinazione dirigenziale di indizione e agli atti presupposti e connessi. Con successivi motivi aggiunti la medesima società ha censurato gli atti adottati nel corso della procedura, dai quali risultava aggiudicataria di uno dei lotti.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto delle pretese caducatorie. Nelle more del giudizio, preso atto della definitiva aggiudicazione in proprio favore del lotto, la società ha depositato atto con cui ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con atto depositato in data 9 febbraio 2026, la società ricorrente, preso atto della definitiva aggiudicazione in suo favore del lotto, ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 i procuratori di parte ricorrente hanno confermato il venir meno dell’interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, mentre i procuratori di Roma Capitale hanno preso atto della medesima dichiarazione.

La questione giuridica attiene alla possibilità di desumere la sopravvenuta carenza di interesse dalla c.d. rinuncia irrituale, priva cioè delle formalità previste dalla disciplina processuale. Il Collegio muove dal disposto dell’art. 84, co. 4, cod. proc. amm., secondo cui anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa costante, citando Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1846 del 2017, a sostegno della lettura estensiva della norma. Dal carattere univoco della dichiarazione proveniente dalla società ricorrente, che ha visto soddisfatto il proprio interesse sostanziale con l’aggiudicazione, il Collegio desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, e 85, co. 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla novità delle questioni sollevate con il ricorso e i motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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