Diniego su impianti pubblicitari legittimo se fondato su studio di fattibilità (TAR Lombardia n. 1468 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è legittimo quando si fonda sulla valutazione negativa dell’ufficio competente ratione materiae e sul recepimento, da parte della Giunta comunale con apposita deliberazione, di un progetto di fattibilità che destina l’area a interventi di piantumazione e riqualificazione urbana. Gli interessi pubblici così emersi — decoro urbano, incremento della vegetazione, riqualificazione delle rotatorie — sono metaindividuali e incompatibili con l’installazione richiesta. Le censure di matrice procedimentale, ove non allegnino un concreto pregiudizio al diritto di partecipazione, sono inammissibili per genericità. La censura di disparità di trattamento non è predicabile in materie connotate da ampi margini di discrezionalità tecnica in assenza di un principio di prova su provvedimenti di segno opposto resi nella medesima cornice di fatto e di diritto.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 17-18 febbraio 2022 quattro domande di autorizzazione all’installazione di cartellonistica pubblicitaria in una rotatoria. La polizia locale esprimeva parere favorevole per i profili di viabilità; analogamente si esprimeva il servizio urbanistica. Il servizio ambiente rendeva invece parere negativo, sulla scorta di uno studio di fattibilità che prevedeva la messa a dimora di essenze arboree nell’area, già interessata da piantumazioni nella stagione 2020-2021.

Ricevuto il preavviso di rigetto, la ricorrente presentava deduzioni, non accolte. Il Comune negava quindi le autorizzazioni. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento rispetto ad altre imprese autorizzate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Le doglianze di matrice procedimentale sono giudicate inammissibili prima ancora che infondate: la ricorrente non ha rappresentato alcun argomento la cui omessa valutazione avrebbe potuto orientare diversamente il processo decisionale dell’Amministrazione. Il Tribunale richiama sul punto un indirizzo consolidato (TAR Campania n. 1649 del 10 marzo 2026; CdS n. 5323 del 18 giugno 2025; CdS n. 6173 del 30 ottobre 2018).

Non è stata allegata, in particolare, la rilevanza concreta dei vizi procedimentali sul contenuto sostanziale dei provvedimenti: manca l’indicazione di come i lamentati vizi abbiano precluso deduzioni in grado di incidere sulle determinazioni comunali. In ogni caso, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Sul merito, la Corte ritiene adeguatamente illustrata la motivazione dei dinieghi, frutto di un’istruttoria non carente e fondata sulla valutazione del servizio ambiente, ufficio competente ratione materiae. I provvedimenti si basano sul progetto di fattibilità approvato con delibera di Giunta, integrante la prima fase di progettazione di opere pubbliche, che destina l’area a interventi di piantumazione arbustiva e floreale.

Di qui l’emersione di interessi metaindividuali incompatibili con quelli azionati dalla società: riqualificazione urbana, miglioramento del decoro, valorizzazione del ruolo di crocevia. L’area è destinata a verde pubblico nel Piano dei Servizi e si pone in continuità con filari e fasce boscate. Il Collegio dà rilievo alla circostanza che alle previsioni progettuali è stata data concreta attuazione alla fine del 2025, con la messa a dimora di oleandri.

Quanto alla disparità di trattamento, la censura non trova ingresso. La mutazione delle circostanze intervenuta con l’approvazione dello studio di fattibilità costituisce idonea sopravvenienza, tale da giustificare determinazioni diverse da quelle eventualmente adottate in precedenza. Le allegazioni dell’Amministrazione — nessuna autorizzazione rilasciata a terzi dal 2020 per l’area — sono rimaste prive di specifica contestazione. In una materia connotata da ampi margini di discrezionalità tecnica, una doglianza siffatta richiederebbe almeno un principio di prova su provvedimenti di segno opposto resi nella medesima cornice di fatto e di diritto, nella specie quello della delibera giuntale. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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