Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 1354 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, in pendenza di giudizio, l’amministrazione adotti provvedimenti che soddisfino in modo pieno l’interesse pretensivo azionato dal ricorrente, rendendo inutile la pronuncia sull’atto impugnato. Il rilascio di pareri di compatibilità favorevoli al fabbisogno regionale in favore del medesimo soggetto, per la medesima sede operativa, integra una causa di sopravvenuta carenza di interesse allorché l’utilità perseguita risulti ormai acquisita e non ulteriormente conseguibile attraverso l’annullamento dell’atto originario. La verifica dell’interesse alla decisione va condotta al momento della pronuncia, con riguardo all’effettiva idoneità satisfattiva dei provvedimenti sopravvenuti rispetto all’assetto sostanziale dedotto in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva una residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti e aveva chiesto al Comune l’autorizzazione all’ampliamento della struttura con ulteriori posti letto, mediante sopraelevazione al primo piano dell’edificio esistente. Il Comune, accertata la conformità urbanistica ed edilizia del progetto, trasmetteva la documentazione alla Regione per il parere di compatibilità al fabbisogno regionale previsto dall’art. 7 della legge Regione Puglia n. 9 del 2017.
La Regione dapprima dichiarava inammissibile l’istanza, poi, con la determina impugnata, esprimeva nuovamente un parere negativo fondato sui criteri di ripartizione del fabbisogno fissati da una precedente determina dirigenziale. La società impugnava tali atti davanti al TAR, deducendo violazione del silenzio assenso, incompetenza dell’amministrazione regionale, irragionevolezza e disparità di trattamento. Nel corso del giudizio la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato ottemperanza all’ordinanza istruttoria con cui aveva disposto l’acquisizione delle determine regionali che la Regione assumeva sopravvenute. Dalla documentazione depositata è emerso che, con due deliberazioni dirigenziali del 2023, la struttura regionale aveva rilasciato in favore della ricorrente pareri positivi di compatibilità al fabbisogno per la realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale nella stessa sede operativa in cui si chiedeva di ampliare la R.S.A..
Il Tribunale ha osservato che si tratta di determinazioni in forza delle quali l’interesse pretensivo azionato non può essere ulteriormente soddisfatto, stante l’impossibilità di realizzare nello stesso spazio i tre interventi. Il Collegio ha fondato tale conclusione sulla mancanza di requisiti strutturali e sulla impossibile coesistenza dei diversi setting richiesti dalla normativa regionale.
La motivazione si concentra sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese processuali. La pronuncia conferma che la verifica dell’interesse va effettuata al momento della decisione, avuto riguardo all’effetto satisfattivo prodotto dagli atti sopravvenuti.
Quanto ai profili di rito, il Tribunale ha ritenuto irrilevante l’onere probatorio addossato alla Regione, che ha adempiuto agli incombenti istruttori depositando le determinazioni richieste. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, senza esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.