Danno da ritardato inquadramento e perdita di chance nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17047 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno derivante dal ritardato inquadramento del dipendente per effetto di una procedura selettiva illegittimamente espletata integra inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e non responsabilità aquiliana, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. L’esclusione del dipendente dalle progressioni economiche orizzontali bandite nelle more della definizione della vicenda selettiva è idonea a fondare il risarcimento del danno da perdita di chance, che va provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa secondo il grado di probabilità del risultato utile. La pronuncia di condanna parametrata al differenziale retributivo non è nulla per indeterminatezza, restando la sua determinazione devoluta al giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

La lavoratrice aveva partecipato a una selezione interna per progressione verticale indetta da un ente territoriale, collocandosi in posizione non utile in graduatoria. A seguito di un giudicato amministrativo, la graduatoria veniva riformulata e la dipendente conseguiva l’inquadramento nella categoria superiore solo dal gennaio 2008, con esecuzione del dictum nel gennaio dello stesso anno. Nel frattempo erano state bandite due progressioni economiche orizzontali, alle quali i colleghi già inquadrati avevano avuto accesso, ottenendo i livelli economici superiori con decorrenza dal 2005 e dal 2006.

La dipendente agiva per il riconoscimento del superiore inquadramento e del relativo trattamento. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello di Palermo, in riforma, riconosceva il danno da perdita di chance, quantificandolo nell’80% del differenziale retributivo maturato fino a una certa data. L’ente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione della responsabilità. Il ritardato inquadramento della dipendente, conseguente all’erroneo svolgimento della selezione accertato dal giudice amministrativo, costituisce inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale. Il bando integra una offerta al pubblico che vincola il datore e consolida in capo al vincitore la modifica del rapporto. Ne discende la natura contrattuale della responsabilità e la prescrizione decennale, non quella quinquennale invocata dall’ente.

Quanto al danno da perdita di chance, la Corte chiarisce che la chance è un’entità patrimoniale autonoma, distinta dal risultato sperato e suscettibile di valutazione economica. Il danno non è patrimoniale ma di natura patrimoniale, circostanza che esclude l’invocata applicazione dell’art. 2059 c.c. La prova può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando il punteggio utile posseduto e la circostanza che tutti gli ammessi avevano conseguito il beneficio.

La Corte conferma il ragionamento del giudice di merito: la valutazione della prova è insindacabile in sede di legittimità e la liquidazione equitativa deve tener conto del grado di probabilità e della natura futura del danno, secondo una valutazione ex ante. L’attribuzione dell’80% del differenziale risponde a tali criteri.

Le censure sulla nullità del dispositivo per indeterminatezza sono respinte: la nullità ex art. 132 c.p.c. ricorre solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile, mentre l’eventuale genericità del quantum si riverbera sull’esecuzione ed è rimessa al giudice dell’esecuzione. La pronuncia sull’aliunde perceptum è inammissibile per novità. Infine, la pronta esecuzione del giudicato amministrativo non elide l’inadempimento né le sue conseguenze pregiudizievoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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