Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 766 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e la condanna a dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, senza liquidazione di compenso. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa, allo stato, in ragione dell’esiguità dell’importo, salva la sua eventuale applicazione su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con riferimento all’anno scolastico 2023/24, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire tale somma, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la pretesa come adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione curata dal ricorrente, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Quanto alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere. Vi si potrà eventualmente provvedere, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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