Esecuzione del giudicato sul bonus docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 9086 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che rimane inerte non adempie all’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza e l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sul debitore. La condanna alle penalità di mora può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Una docente agiva innanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto, per l’anno scolastico 2021/2022, alla fruizione del bonus di 500,00 euro annui tramite l’attribuzione della Carta Elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente chiedeva la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio, versando una memoria di pura forma senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito alcuna indicazione circa la corretta esecuzione. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova, l’inerzia dell’amministrazione comporta il riconoscimento della pretesa, i cui presupposti non sono comunque sindacabili in sede di ottemperanza.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni e ha nominato, fin da ora, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Non sono state disposte le penalità di mora, non ravvisandosene allo stato i presupposti, ma la parte ricorrente potrà richiederle in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV, evidenziando la criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi 800,00 euro, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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