Quote latte: sopravvenuta inefficacia del ricalcolo e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 145 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, il comma 4 dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dalla legge di conversione n. 103 del 2023, dichiara prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Il provvedimento di ricalcolo adottato in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato è pertanto inefficace ex lege, con la conseguenza che l’Amministrazione deve rideterminare il prelievo sulla base dei nuovi parametri. Viene meno, per il destinatario, l’interesse alla pronuncia di annullamento, con improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La sopravvenienza normativa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato la comunicazione con cui l’AGEA, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i provvedimenti relativi ai prelievi supplementari, ha ricalcolato il prelievo latte per l’annata 2004/2005, quantificando a suo carico un capitale e relativi interessi.

Dopo la costituzione dell’Agenzia e il rigetto dell’istanza cautelare, nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. n. 69 del 2023, convertito in legge, che ha dichiarato inefficaci le comunicazioni di ricalcolo notificate prima della sua entrata in vigore. Entrambe le parti hanno riconosciuto tale sopravvenienza e la questione è giunta in decisione all’udienza del 6 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto richiamato i propri precedenti sovrapponibili, tra cui la sentenza n. 896 del 10.10.2025, per affrontare il tema della persistenza dell’interesse a ricorrere a fronte della sopravvenienza normativa.

La nuova disciplina, adottata per recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo, ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, con applicazione degli interessi unicamente dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia, e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Ne deriva che il provvedimento impugnato è inefficace ex lege e che l’Amministrazione deve procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Viene così a mancare l’interesse del ricorrente a ottenere l’annullamento, come del resto riconosciuto dalle parti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le spese sono state compensate, in ragione della peculiarità e della particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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