Sopravvenuta carenza di interesse e spese di lite nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 5498 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’esito dell’appello, proveniente dalla parte appellante, impone al giudice di prendere atto della volontà di non coltivare il gravame, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei motivi, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale pronuncia ha natura di mero rito e non richiede lo scrutinio delle ragioni della sopravvenienza. Resta peraltro scrutinabile il capo dell’appello che investa la condanna alle spese di primo grado, non assorbito dalla sopravvenuta carenza di interesse. Il regime delle spese processuali, richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm. e disciplinato dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., è incentrato sulla soccombenza; la compensazione opera nei soli casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza, oltre alle altre gravi ed eccezionali ragioni ammesse dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
Il Fatto
Una società esercitava attività di vendita al dettaglio in un locale, dapprima nel settore non alimentare e poi anche in quello alimentare, presentando nel tempo più S.C.I.A. di subingresso, trasferimento e variazione. A seguito di un sopralluogo della Polizia locale era emersa una superficie di vendita inferiore a quella dichiarata dall’esercente.
Il Comune ha quindi adottato un provvedimento di revoca degli effetti giuridici e archiviazione delle S.C.I.A. e della comunicazione originaria. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, che ha respinto il ricorso e l’ha condannata alle spese. Proposto appello, nelle more la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per tutti i motivi, salvo quello relativo alla riforma del capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, in ragione del principio dispositivo, la volontà della parte appellante di non proseguire il giudizio vincola il giudice. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità di tutti i motivi dell’appello, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio precisa che non occorre scrutare le ragioni della dichiarazione, poiché la sopravvenuta carenza di interesse configura una decisione di mero rito, con cui ci si limita a prendere atto della volontà dell’appellante.
Residua il motivo sulle spese. La società sosteneva la correttezza della procedura seguita, confermata da una precedente pronuncia, e il carattere virtuoso della rinuncia agli effetti delle S.C.I.A. nel momento in cui aveva ravvisato dichiarazioni inveritiere del proprio tecnico.
Il motivo è infondato. L’art. 26 cod. proc. amm. richiama gli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 cod. proc. civ. Il sistema ruota attorno al principio per cui la parte soccombente è condannata alle spese in favore della parte vittoriosa. L’art. 92 cod. proc. civ. ammette deroghe tramite la compensazione, ma il legislatore ha progressivamente ristretto la discrezionalità del giudice, oggi limitata alla soccombenza reciproca, all’assoluta novità della questione o al mutamento di giurisprudenza.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l’art. 92 cod. proc. civ. nella parte in cui non consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso concreto il TAR ha respinto il ricorso: la soccombenza fonda la condanna alle spese. La dedotta bontà della procedura è smentita dalla reiezione, e un eventuale precedente non risulta identico all’oggetto del giudizio. Né è possibile distinguere la posizione della parte dall’attività del professionista ai fini della S.C.I.A. L’appello è quindi improcedibile, salvo il motivo sulle spese, infondato; la peculiare novità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.