Rinuncia agli atti senza opposizione ed estinzione del giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 5499 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. L’inesistenza di una costituzione in giudizio della parte intimata non impedisce la declaratoria, purché la rinuncia sia stata ritualmente notificata. La rinuncia agli atti non equivale a rinuncia all’azione, che resta distinta e non incide sul diritto sostanziale. La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda presenti, nel suo insieme, profili di peculiarità e novità.

Il Fatto

Una società svolgeva attività di vendita al dettaglio in un locale del centro storico, all’interno di un sito UNESCO. Nel corso degli anni ha presentato numerose S.C.I.A. di subingresso, trasferimento e variazione di sede e di superfici, modificando più volte la destinazione dei locali tra settore alimentare e non alimentare. A seguito di un sopralluogo, la Polizia locale ha rilevato una superficie di vendita inferiore a quella dichiarata e il mancato rispetto delle prescrizioni della disciplina regionale applicabile.

La società ha poi rinunciato agli effetti di alcune S.C.I.A., dichiarando di retroagire alla originaria collocazione. Un’altra società, subentrata nel plesso aziendale, ha presentato ulteriori S.C.I.A. di subingresso e trasferimento. Roma Capitale ha dichiarato inefficaci alcuni di tali atti. La subentrante ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, nelle more la società appellante ha rinunciato agli atti del giudizio. La controparte non si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta una questione essenzialmente processuale: la sorte del giudizio di appello a seguito della rinuncia agli atti sottoscritta dal difensore munito di procura speciale a rinunciare, notificata alla controparte e depositata nel termine. La rinuncia è stata formulata senza rinuncia all’azione, con ciò preservando la posizione sostanziale dell’appellante.

Il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni di legge. La rinuncia risulta notificata alla parte intimata e nessuno si è opposto. La mancata costituzione in giudizio di Roma Capitale non costituisce circostanza ostativa, perché la rinuncia è stata comunque portata a sua conoscenza mediante notifica.

Sul punto la decisione richiama il principio per cui, in difetto della rituale notifica dell’atto di rinuncia alle controparti non costituite, non può dichiararsi l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 2702 del 2020). Nel caso concreto la notifica è avvenuta, sicché l’ostacolo non si configura.

Integrate le condizioni dell’art. 84 c.p.a., il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Quanto alle spese, la peculiarità e la novità della vicenda nel suo insieme giustificano la compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *