Sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza genetica e inammissibilità del ricorso cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 29546 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l’ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata o dichiarata inefficace, perché l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria. La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale è inefficace, non costituendo esercizio del diritto di difesa e richiedendo la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato. Alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non conseguono la condanna alle spese processuali né il versamento in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza impugnata, aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di due indagati, in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90.

Avverso tale ordinanza i difensori degli indagati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, deducendo la violazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per il tardivo deposito delle motivazioni, nonché l’inosservanza degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. in tema di utilizzabilità delle conversazioni criptate sequestrate all’estero. Nelle more, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza cautelare per il superamento del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione. Sono poi pervenute rinunce ai ricorsi da parte dei difensori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della validità delle rinunce depositate dalla difesa. Richiamando un proprio precedente (Sez. II n. 49480 del 31.10.2023), la Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore sprovvisto di procura speciale è inefficace. La rinuncia, infatti, non costituisce esercizio del diritto di difesa e richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Nel caso concreto mancava la procura speciale, e la rinuncia non è stata quindi considerata.

La Corte passa poi al profilo decisivo, rappresentato dalla sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia dell’ordinanza genetica alla data del 24/04/2026, per il superamento del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione dell’ordinanza del riesame.

Richiamando l’orientamento espresso da Sez. VI n. 44723 del 25.11.2021, il Collegio ribadisce che è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare quando l’ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata. L’impugnazione presuppone, infatti, la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria: venuta meno questa, l’interesse all’impugnazione cade radicalmente.

Da qui la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. La Corte precisa infine, richiamando Sez. VI n. 998 del 12.12.2025, dep. 2026, che a tale declaratoria non conseguono la condanna alle spese processuali né il versamento in favore della Cassa delle ammende, proprio in ragione della sopravvenuta declaratoria di inefficacia: l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente non può comportare alcuna condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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