Illeciti dei dipendenti di società in house e qualifica pubblicistica (Cass. pen. Sez. II n. 29547 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 è reato proprio e presuppone la qualifica di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni elencate tassativamente dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Tale qualifica non ricorre in capo al dipendente di una società in house providing a capitale interamente pubblico, che resta soggetto di diritto privato: estendere la norma a tale ipotesi viola i principi di tassatività e determinatezza. Non è invece precluso qualificare la medesima società come ente pubblico ai fini dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., ove ricorrano i requisiti dell’organismo di diritto pubblico. Ai fini della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il giudice deve valutare anche la condotta susseguente al reato, applicabile retroattivamente ai fatti anteriori al 30 dicembre 2022.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27.11.2025, aveva confermato la condanna di quattro imputati, dipendenti di una società consortile per azioni partecipata interamente da un ente locale e operante nei servizi cimiteriali, per false attestazioni di presenza in servizio e, per alcuni, per truffa aggravata ai danni della datrice di lavoro.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La difesa ha contestato, tra l’altro, la sussistenza della qualifica soggettiva richiesta dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e dell’attenuante del danno di speciale tenuità, nonché il diniego delle pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il ricorso del dipendente al quale erano contestati i reati di falso più gravi, ritenendolo parzialmente fondato. Il primo motivo è accolto. La fattispecie dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 è reato proprio: richiede che l’autore sia dipendente di una delle amministrazioni elencate dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. L’elenco è tassativo e non comprende le società di diritto privato, ancorché a integrale o prevalente partecipazione pubblica.

La società datrice di lavoro, consortile per azioni e a capitale controllato da un ente locale, è pertanto un soggetto privato, con rapporto di lavoro regolato dal codice civile e dalla contrattazione collettiva. L’estensione della qualifica pubblicistica operata dal giudice di merito integra una violazione del divieto di analogia in malam partem. Non è conferente il richiamo alla diversa categoria dei reati contro la pubblica amministrazione, di natura propria ma fondati sulla natura dell’attività prestata e non sul rapporto tra dipendente e datore di lavoro.

La Corte dichiara quindi la insussistenza dei fatti relativi a tale fattispecie. L’annullamento senza rinvio opera con effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati, trattandosi di profilo di impugnazione non esclusivamente personale.

Diverso è l’esito sul versante della truffa. Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce il prevalente indirizzo secondo cui, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche gli enti a struttura formalmente privatistica si qualificano pubblici in presenza dei requisiti dell’organismo di diritto pubblico. Nel caso concreto la società, dotata di personalità giuridica, persegue interessi generali con connotazione pubblicistica ed è partecipata interamente da un ente pubblico sul cui patrimonio il pregiudizio è ridondato.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, il motivo è fondato. Il giudizio ex art. 131-bis cod. pen. esige una valutazione complessa che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Dopo la novella del d.lgs. n. 150/2022, rileva anche la condotta susseguente al reato, applicabile retroattivamente ex art. 2, terzo comma, cod. pen. Il giudice di merito ha trascurato la deduzione difensiva relativa al versamento, da parte dell’imputato, di una somma pari al triplo della retribuzione indebitamente percepita. Sul punto la sentenza è annullata con rinvio.

Per i coimputati, la caducazione delle contestazioni ex art. 55-quinquies impone la rideterminazione della pena in ordine al residuo delitto di truffa, per il quale la responsabilità è confermata. È invece fondata la censura sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. con riferimento a una posizione in cui l’assenza contestata è di breve durata e il pregiudizio economico assai contenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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