Bancarotta documentale e patrimoniale: dolo specifico e reato di pericolo concreto (Cass. pen. Sez. 5 n. 17258 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942 si articola in due distinte ipotesi: la forma “generale”, consistente nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili con modalità ingannatorie (annotazioni false o omissioni parziali artatamente compiute), è assistita da dolo generico; la forma “specifica”, integrata dall’occultamento, dall’omessa tenuta o dalla distruzione delle scritture, anche parziale o con libri lasciati in bianco, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, configurandosi solo quando l’atto di depauperamento, valutato ex ante, sia idoneo a creare un pericolo reale per la soddisfazione dei creditori, con dolo generico consistente nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia confermava la condanna dell’imputato, amministratore di fatto di una società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Le condotte contestate riguardavano la sottrazione delle scritture contabili obbligatorie dal 2011 fino al fallimento e l’omesso incasso di un credito, esponendo contestualmente una passività fittizia verso altra società riferibile al medesimo imputato.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di natura processuale in ordine alle acquisizioni documentali, nonché vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato documentale e alla ricostruzione della fattispecie patrimoniale. Con memoria successiva, la difesa avanzava anche istanza di applicazione della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha disatteso i primi due motivi di ricorso, riguardanti la lamentata acquisizione tardiva di documenti da parte della parte civile e il diniego di integrazione probatoria. In proposito, i giudici di legittimità hanno ribadito che la preclusione di cui all’art. 468 cod. proc. pen. non si estende alla prova documentale, acquisibile anche successivamente ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., purché sia assicurato il contraddittorio. Quanto alla mancata assunzione di prova decisiva, la Corte ha ricordato che il motivo è deducibile solo per i mezzi di prova richiesti ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e non per il mancato esercizio dei poteri discrezionali di cui all’art. 507 cod. proc. pen.. Nel caso di specie, la richiesta difensiva era stata ritenuta meramente esplorativa e non diretta a introdurre elementi incompatibili con il costrutto accusatorio.

Sulla bancarotta documentale, la Suprema Corte ha operato una ricognizione della struttura normativa dell’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267/1942, distinguendo le due ipotesi alternative. La forma “generale” presuppone la fraudolenta tenuta delle scritture, con dolo generico; la forma “specifica” è insita nell’occultamento o omessa tenuta, richiedendo il dolo specifico dimostrabile anche tramite massime di esperienza. Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato una pluralità di elementi convergenti — quali la mancata consegna di libri obbligatori, la presenza di fatture duplicate, l’annotazione di pagamenti come fittizi versamenti soci — idonei a radicare la forma “generale” del reato e a escludere l’invocata qualificazione in termini di bancarotta semplice.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Cassazione ha ribadito la natura di reato di pericolo concreto e di dolo generico, non essendo necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza. Nel caso di specie, l’accertamento della fittizietà della posta debitoria e il mancato pagamento del prezzo della cessione di cespiti — elemento di per sé sufficiente a integrare la distrazione — hanno condotto a ritenere la censura difensiva volta a una non consentita rivalutazione del merito.

Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione, avanzata con motivi aggiunti tardivamente depositati oltre il termine di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., precisando che un tale beneficio può essere richiesto in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 468 c.p.p.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 468 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *