Sopravvenuto difetto di interesse e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 6923 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, quale prima condizione dell’azione che deve sussistere sino al momento della pronuncia, determina l’inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. La richiesta di definizione agevolata della lite, quando non si conosce l’esito e i controricorrenti non vi aderiscano, non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma dimostra il venir meno dell’interesse concreto ed attuale alla decisione. Il meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2015, n. 115 non si applica all’inammissibilità sopravvenuta, ma solo a quella originaria del gravame, perché la sua ratio è di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una pronuncia di merito. Nel corso del giudizio di legittimità la medesima parte ha rappresentato di aver richiesto una definizione agevolata della controversia, con ultima rata di 26.412,07 € scaduta il 28 febbraio 2019, e ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

I controricorrenti non hanno condiviso tale richiesta. Il riferimento a una definizione agevolata non precisata, di esito ignoto, non consente di ritenere esaurita la materia del contendere. La questione che giunge davanti alla Corte è dunque se la sopravvenuta richiesta di definizione extragiudiziaria incida sull’interesse alla decisione e sulle conseguenze processuali.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la mancata adesione dei controricorrenti e l’incertezza sull’esito della definizione agevolata escludono la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere. Il dato rilevante non è l’avvenuta composizione della lite, ma il venir meno dell’interesse della parte a ottenere la decisione.

La richiesta formulata dalla ricorrente dimostra infatti il sopravvenuto venir meno del concreto ed attuale interesse alla pronuncia. Tale interesse costituisce la prima condizione dell’azione e deve permanere sino al momento della decisione: la sua caducazione incide sull’ammissibilità stessa del ricorso.

Su questa base la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. A sostegno richiama Cass., Sez. T., 28 febbraio 2024, n. 5011 e la giurisprudenza ivi citata, confermando l’indirizzo secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito.

Quanto alle spese, la verosimile definizione in ambito extragiudiziario della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado. La Corte esclude poi l’applicazione del raddoppio del contributo unificato: le condizioni dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2015 non sussistono, poiché la ratio della norma è di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e il meccanismo sanzionatorio opera per l’inammissibilità originaria, non per quella sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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