Tarsu, legittima la tariffa differenziata tra ristoranti e mense (Cass. civ. Sez. V n. 6924 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di disapplicare il regolamento comunale in materia di Tarsu, spettante al giudice tributario ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, può esercitarsi solo in presenza di precisi vizi di legittimità dell’atto — incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere — non essendo sufficiente la contestazione del merito delle scelte tariffarie, che ricadono nello spazio di discrezionalità politico-amministrativa dell’ente. È pertanto legittimo il regolamento che, nel determinare la tariffa, adotti il c.d. metodo normalizzato del d.P.R. n. 158/1999 e differenzi la tariffa tra ristoranti e mense in ragione del diverso coefficiente di produttività di rifiuti. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del giudice, restando estranea al vizio la mera insufficienza della motivazione.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di ristorazione ricorreva alla Commissione tributaria provinciale avverso le delibere comunali di approvazione delle tariffe Tarsu, lamentando che per i ristoranti fosse prevista una tariffa più elevata rispetto a quella stabilita per le mense, birrerie e hamburgherie, a fronte di attività ritenute assimilabili.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, disponendo la disapplicazione del regolamento comunale e rideterminando l’imposta sulla base della minore tariffa prevista per le mense. La decisione era confermata in appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduceva la motivazione apparente della sentenza impugnata, è respinto. La Corte ricorda che il vizio ricorre solo quando le argomentazioni, pur materialmente presenti, siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, sì da non attingere il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel caso concreto il percorso del giudice regionale è pienamente intellegibile, sicché la censura investe in realtà il merito della decisione, non la sua assenza.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono esaminati unitariamente e accolti. La Corte richiama il principio secondo cui la disapplicazione dell’atto amministrativo presuppone la dimostrazione di vizi di legittimità, non potendo fondarsi sulla semplice contestazione dei criteri seguiti dal Comune, attesa l’esistenza di uno spazio di discrezionalità politico-amministrativa insindacabile in sede giudiziaria.

I giudici di merito avevano ritenuto irragionevole la tariffa differenziata sul presupposto che ristoranti e mense fossero attività omogenee. La Corte rileva che tale ragionamento è meramente empirico e trascura il dato normativo: il regolamento comunale, adottando i criteri del d.P.R. n. 158/1999, aveva recepito un diverso coefficiente di produttività di rifiuti, pari a 60,24 Kg/m² anno per i ristoranti e a 32,2 Kg/m² anno per le mense. È il metodo normalizzato, in coerenza con il principio “chi inquina paga”, a giustificare la diversità di tariffa.

Ne consegue che il regolamento non è contrario ad alcuna disposizione di legge né affetto da eccesso di potere, e non poteva quindi essere disapplicato. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso del contribuente è rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e compensazione di quelle di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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