Ottemperanza al giudicato sulla Carta del Docente e condizioni dell’azione esecutiva (TAR Campania n. 831 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per il pagamento dei titoli esecutivi da parte delle amministrazioni dello Stato opera come condizione dell’azione esecutiva, rilevabile anche d’ufficio. La sua scadenza anteriore alla notificazione del ricorso ne conferma l’ammissibilità. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione del dictum entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. L’ottemperanza non consente alcun riesame del merito della controversia definita dal giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2020/2021, per un importo di euro 500,00. In parziale riforma, la Corte di Appello di Napoli aveva riconosciuto il medesimo diritto anche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con condanna all’assegnazione dei relativi buoni elettronici.

L’effetto combinato delle due pronunce accertava così il diritto alla Carta del Docente per quattro annualità, per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre accessori. Notificati i titoli in forma esecutiva e formatosi il giudicato sulla sentenza di appello, la ricorrente ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza, lamentando il completo inadempimento dell’amministrazione e chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. La ricorrente ha depositato copia autentica dei titoli da eseguire e la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato, in conformità all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

Il passaggio decisivo riguarda la condizione di procedibilità. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 — dettato per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e volto a consentire il pagamento spontaneo — si applica, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 3439 del 2023), anche al giudizio di ottemperanza. Esso integra una condizione dell’azione esecutiva la cui violazione comporta inammissibilità o improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio.

Nel caso concreto, il titolo più recente è stato notificato il 17 febbraio 2025, con scadenza del termine il 17 giugno 2025; il ricorso è stato notificato l’11 novembre 2025. Il termine era dunque ampiamente decorso, e il ricorso è risultato ammissibile.

Nel merito, il Collegio ha rilevato l’inadempimento palese e non contestato dell’amministrazione, che non ha offerto alcuna prova di esecuzione né ragioni ostative. Il giudizio di ottemperanza resta circoscritto alla verifica dell’attuazione del dictum, senza riesame del merito.

È stato quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati entro sessanta giorni, con assegnazione della Carta e accredito di euro 2.000,00 oltre accessori. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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