Revocazione per errore di fatto: non è l’omesso esame delle difese (Cons. Stato n. 10308 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’errore di fatto consiste esclusivamente nella percezione inesatta del contenuto materiale degli atti del processo, in una svista o in un abbaglio dei sensi, per cui il giudice fondi il convincimento su un falso presupposto di fatto. Non integra errore revocatorio l’erronea interpretazione o valutazione delle risultanze processuali, né l’inesatto o incompleto apprezzamento delle stesse, poiché simili evenienze costituiscono errore di diritto e non sono deducibili in revocazione. L’errore di fatto deve inoltre avere ad oggetto un fatto che non sia stato punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato, e deve essere determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica. Ne consegue l’inammissibilità della revocazione che, deducendo l’omesso esame di difese e documenti, censuri in realtà il ragionamento valutativo del giudice.
Il Fatto
Il Comune di Porto San Giorgio dichiarava la decadenza della concessione demaniale marittima rilasciata in favore di una società concessionaria, per il mancato pagamento dei canoni oltre il limite delle due rate annuali e per l’inadempimento dell’obbligo di mantenere e aggiornare la polizza fideiussoria. La società impugnava il decreto davanti al TAR Marche; nelle more l’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento per l’importo dei canoni dovuti, a sua volta impugnata.
Riuniti i ricorsi, il Tribunale li dichiarava in parte irricevibili e li respingeva nel resto. L’appello della concessionaria veniva respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1577 del 2025. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per revocazione, lamentando errori di fatto; resistevano le Amministrazioni e il Comune, mentre una socia interveniva ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di errore di fatto richiamando la giurisprudenza consolidata: esso attiene a un’attività sensoriale-percettiva, mentre l’errore di diritto si colloca sul piano dell’attività intellettiva. Solo il primo giustifica la revocazione, poiché altrimenti il rimedio diverrebbe un gravame reiterabile, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato.
La Corte precisa che l’errore deve essere immediatamente rilevabile, senza indagini ermeneutiche, e non può confondersi con la valutazione delle risultanze processuali. Non sussiste errore revocatorio quando le conclusioni derivano da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza esula dal sindacato consentito. Il vizio è configurabile solo riguardo alla lettura e alla percezione degli atti, quanto a esistenza e significato letterale, non alla successiva interpretazione del materiale probatorio.
Un ulteriore requisito è che l’errore investa un fatto non controverso: se il giudice ha pronunciato su quel punto, si versa in errore di diritto. L’errore, infine, deve essere determinante secondo un nesso logico-giuridico, dovendo la diversa soluzione imporsi come inevitabile sul piano della logica e del diritto.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la questione dedotta non solo non è estranea al punto controverso, ma ne costituisce il nucleo centrale della sentenza impugnata. Quanto al preteso omesso esame delle difese sul riequilibrio, la Corte osserva che il giudice aveva effettivamente scrutinato la doglianza, escludendo la sussistenza di obbligazioni comunali nella concessione del 2006. La censura si risolve dunque in una diversa valutazione, inammissibile in questa sede. Il terzo motivo, relativo alla polizza e proposto in via rescissoria, resta assorbito dall’inammissibilità della fase rescindente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.