Sorveglianza particolare: la motivazione sul percorso giustificativo non è sindacabile (Cass. pen. Sez. I n. 31486 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di sorveglianza particolare previsto dall’art. 14-bis ord. pen. può essere disposto per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, nei confronti dei condannati, degli internati e degli imputati che compromettono la sicurezza o turbano l’ordine negli istituti, che con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o che si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti. Le restrizioni applicate in forza dell’art. 14-quater ord. pen. devono essere motivate e strettamente necessarie al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, senza incidere sui diritti e sulle esigenze elencate nel quarto comma della medesima disposizione. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile, in assenza di evidenti vizi logici, la valutazione del Tribunale di sorveglianza che abbia dato adeguato conto, con riferimento a episodi puntualmente indicati, dell’evoluzione della condotta del detenuto e dei rischi per l’ordine e la sicurezza interni all’istituto.

Il Fatto

Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 12 febbraio 2026, ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento con cui il Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva disposto nei suoi confronti il regime della sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per la durata di sei mesi.

Avverso il provvedimento del giudice della sorveglianza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen., con riferimento al percorso giustificativo indicato nel provvedimento impugnato. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nell’unico motivo di ricorso la difesa aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen., contestando il percorso giustificativo posto a fondamento del provvedimento impugnato. La doglianza è manifestamente infondata.

Richiamando il precedente Sez. I, n. 33241 del 2024, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 14-bis ord. pen. individua i soggetti destinatari del regime — condannati, internati e imputati — e le condotte che lo giustificano: compromettere la sicurezza o turbare l’ordine negli istituti; impedire con violenza o minaccia le attività degli altri detenuti o internati; avvalersi dello stato di soggezione degli altri detenuti. La durata non può superare i sei mesi, con proroghe non superiori ogni volta a tre mesi.

La norma va correlata con il successivo art. 14-quater ord. pen., che definisce il contenuto del regime. Le restrizioni applicate devono essere motivate e «strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti alle materie elencate nel quarto comma dello stesso articolo.

Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato — con il riferimento puntuale ai quattro episodi verificatisi — rende adeguato conto della valutazione circa l’evoluzione della condotta del ricorrente nell’arco di diciotto mesi e di come questa abbia assunto forme transitate dal rilievo disciplinare verso più gravi esternazioni di rilevanza penale.

Su tale base il giudice ha pienamente assolto l’obbligo di verifica circa la legittimità del regime imposto. In assenza di evidenti vizi logici, la motivazione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure con riferimento alla conclusione espressa in termini predittivi quanto ai rischi per l’ordine e la sicurezza interni dell’istituto.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, il versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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