Sorveglianza speciale: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 10757 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. È pertanto escluso dal novero dei vizi deducibili il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Il giudice della prevenzione può fondare il giudizio di pericolosità su elementi tratti da procedimenti penali, compresi fatti non oggetto di condanna definitiva o estinti, purché la valutazione sia sorretta da congrua motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, con decreto del 20 maggio 2024, aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Ancona che applicava al ricorrente la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni, qualificandolo come persona abitualmente dedita a vivere, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa.
Avverso il decreto di secondo grado il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione soggettiva, alla mancata riduzione della durata richiesta dal pubblico ministero, al difetto di elementi sul sostentamento e alla sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione difensiva sulla mancata trasmissione della requisitoria scritta. L’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., applicabile al rito camerale, non prevede tali incombenti, stabilendo che la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione. È deducibile il solo caso di motivazione inesistente o apparente, ravvisabile quando il ragionamento del giudice sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si fondi su argomentazioni di puro genere, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014.
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile. Il decreto impugnato aveva indicato i numerosi reati lucrogenetici attribuiti al ricorrente in un arco temporale ampio, valorizzando la continuità delle condotte, la prossimità di quelle più recenti e il ruolo di spicco assunto negli illeciti. Tale motivazione non è apparente e si allinea all’indirizzo secondo cui il giudice può valorizzare dati tratti da procedimenti penali, anche non definiti o estinti.
Quanto ai restanti motivi, trattati congiuntamente, la Corte li ha dichiarati inammissibili. Dirimente è che non risultavano motivi di appello sulla durata della misura e sull’obbligo di soggiorno: le relative questioni non erano state devolute con specificità al giudice di secondo grado e non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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