Cessione stupefacenti non occasionale esclude tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 13149 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante che integra l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2023, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A) e D), per aver ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. La Corte d’appello ha riconosciuto i residui reati ai sensi degli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/1990. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui al comma 6 dell’articolo 73 e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di cessioni dai 10 ai 20 grammi di cocaina, per valori oscillanti tra euro 600 e 1.200, valori assolutamente incompatibili con il fatto di lieve entità. Il Collegio ha inoltre precisato che la non occasionalità della condotta non solo integra l’aggravante specifica introdotta dalla riforma del 2023, ma concorre anche ad escludere la lieve entità del fatto, come già affermato da Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025.
Quanto alla seconda censura, la Corte l’ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non avendo la Corte d’appello applicato l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 nel calcolo della pena.
In riferimento alla terza doglianza, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022). Il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché la valutazione tenga conto delle specifiche deduzioni dell’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato il diniego evidenziando il dato ponderale e la non occasionalità delle cessioni organizzate.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000).
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