Sorveglianza speciale sospesa per detenzione: la verifica di attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. V n. 35393 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla sola violazione di legge, restando esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità della motivazione, mentre è denunciabile il vizio di motivazione apparente. Qualora l’esecuzione della sorveglianza speciale sia rimasta sospesa durante la detenzione dell’interessato, il giudice deve verificare l’attualità della pericolosità sociale assumendo le necessarie informazioni. La verifica si fonda su condotte complessive e su valutazioni di carattere sintomatico, non su singoli fatti: sono pertanto irrilevanti l’archiviazione per particolare tenuità del fatto e l’assoluzione da una sola fra le plurime condotte contestate.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente impugna per cassazione il decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l’appello e confermato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La misura era stata in precedenza disposta ma sospesa in ragione dell’intervenuto stato di detenzione del prevenuto.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 14, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, lamentando che la corte territoriale ha ritenuto attuale la pericolosità sulla scorta di elementi risalenti nel tempo, senza procedere ad aggiornamento. Sostiene inoltre che uno dei procedimenti valutati si era chiuso con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che in altro procedimento era intervenuta assoluzione per una delle fattispecie contestate e che le restanti condotte risalivano al 2018 e non al 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. In materia prevenzionale il ricorso è circoscritto alla sola violazione di legge: è esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre resta denunciabile il vizio di motivazione apparente, che integra violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Sez. 6 n. 21525 del 18/06/2020 e Sez. U n. 33451 del 29/05/2014.
Nel merito, il ricorrente invoca l’art. 14, d.lgs. n. 159/2011 nella parte in cui impone al giudice, quando l’esecuzione della sorveglianza speciale sia rimasta sospesa per detenzione, di verificare l’attualità della pericolosità sociale assumendo informazioni presso l’amministrazione penitenziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e la polizia giudiziaria. La censura è priva di pregio: la corte territoriale ha dato atto di tutti gli elementi posti a sostegno della decisione.
Quanto all’archiviazione, i giudici d’appello ne hanno affermato l’irrilevanza perché la decisione era stata assunta in ragione della particolare tenuità del fatto e non per mancanza di elementi idonei a formulare una ragionevole previsione di condanna. Analogamente, l’assoluzione dal delitto associativo è stata considerata ininfluente, trattandosi di una sola tra le molteplici condotte contestate, con conseguente irrilevanza dell’asserita erronea indicazione dell’epoca di commissione.
La Corte sottolinea poi che il provvedimento impugnato ha valorizzato le numerose informazioni ritualmente acquisite sulla condotta del prevenuto, in particolare le documentate e numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati, argomento sul quale il ricorrente nulla ha osservato, omettendo di confrontarsi con esso. Quanto alla pretesa improcedibilità per mancanza di querela di taluni delitti, il dato è irrilevante: nel processo penale si giudicano singoli fatti bisognosi di prove certe, mentre nel procedimento di prevenzione si valutano condotte complessive denotanti pericolosità sociale, secondo criteri di carattere essenzialmente sintomatico. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.