Riesame cautelare: indizi e alibi non verificato giustificano la custodia (Cass. pen. Sez. V n. 35394 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la motivazione del giudice del riesame non deve fondarsi su prove, ma su indizi, e tende all’accertamento non di una responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Il controllo di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia adeguatamente spiegato le ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il vizio di motivazione è inammissibile quando il ricorrente si limiti a una sterile critica delle argomentazioni del giudice della cautela, omettendo di confrontarsi con esse.
Il Fatto
La difesa di un indagato ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, esclusa l’aggravante della premeditazione, ha rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari per i delitti di omicidio e di porto e detenzione illegale di armi.
In precedenza, una prima richiesta di riesame aveva condotto all’annullamento del provvedimento cautelare per insussistenza di un sufficiente quadro indiziario. Su ricorso del Procuratore della Repubblica, la Prima sezione della Corte aveva annullato con rinvio, rilevando l’assenza di argomentazioni sul valore dell’alibi e sul raffronto tra lo stesso e l’esito dello stub. Seguiva il provvedimento oggi impugnato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Corte muove dalla natura del giudizio di legittimità e dai limiti che a esso ineriscono: occorre verificare se il giudice della cautela abbia adeguatamente spiegato le ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. La motivazione del riesame non si fonda su prove, ma su indizi, e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, Audino, e dalle Sez. III n. 17527 del 11.01.2019 e Sez. II n. 28865 del 14.06.2013.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità per la loro concordanza, con motivazione logica e adeguata, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
Quanto alla censura sulla pretesa contaminazione dello stub, i giudici del riesame hanno valorizzato il singolare esito del test, che dava conto della composizione e coincidenza delle particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della vittima e sull’arma con quelle trovate nel naso e sulle mani dell’indagato e sul sedile dell’auto in uso, tutte caratterizzate dall’assenza di antimonio, a fronte di una contaminazione ipotizzata ma non provata.
Quanto alla censura sulla valutazione della prova d’alibi, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni dei giudici della cautela, che ne avevano escluso la rilevanza a fronte della mancata verifica di autenticità e genuinità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza dell’officina. Il ricorrente si è limitato a una sterile critica dell’esito della simulazione sui tempi di percorrenza e delle valutazioni sulle modalità sovrapponibili dei due omicidi, senza nulla osservare sull’autenticità dei fotogrammi.
Infine, quanto alla documentazione sui tabulati e sui fotogrammi prodotta in memoria di replica, la Corte osserva che, pur tenendo conto del differenziale di 60 minuti tra l’orario dei fotogrammi e quello legale per il mancato aggiornamento del sistema, il ricorrente ha omesso di spiegare la discrasia di 9 minuti tra l’orario rilevato nel video e quello del tabulato telefonico relativo alla conversazione. Tale discrasia rende attuali i dubbi di autenticità e certezza sollevati nell’ordinanza impugnata. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali e con disposizione di trasmissione della copia al Direttore dell’istituto penitenziario.
Nota della Redazione
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