Inammissibile il vizio di motivazione dopo la riforma del 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 14372 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, dopo la modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, non è più deducibile il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione, essendo consentito esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il vizio di motivazione è così ridotto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nel giudizio tributario, la censura che contesti nel merito la ricostruzione dei redditi operata dall’Ufficio mediante accertamento sintetico non configura violazione di legge, ma investe l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito ed è pertanto inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni dei redditi presentate da una contribuente per gli anni 2007 e 2008, accertando sinteticamente maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. La contribuente impugnava i distinti avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che, previa riunione dei ricorsi, li rigettava.

Interposto gravame, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, condannando la contribuente alle spese. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i tre motivi e li ritiene, rispettivamente, inammissibile, inammissibile e infondato, rigettando il ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di aver dimostrato il collegamento tra gli acquisti immobiliari degli anni 2009 e 2010 e le precedenti vendite, così da escludere la presunzione di ripartizione della spesa nel quinquennio. La Corte rileva che il motivo non prospetta una violazione di legge, ma censura l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito quanto all’insufficienza dei redditi dichiarati rispetto agli incrementi patrimoniali riscontrati dall’Ufficio.

Il secondo motivo, con cui si eccepiva la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e insufficiente, è parimenti inammissibile. La Corte osserva che la censura richiama impropriamente l’ipotesi di cui al num. 4) dell’art. 360 cod. proc. civ., mentre il vizio di motivazione era previsto dal num. 5) del medesimo articolo. Tale vizio, nel nuovo testo introdotto dalla riforma del 2012, non è più prospettabile: residua solo l’omesso esame di un fatto decisivo. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata, come ricordato dalle pronunce Cass. n. 20284 del 2019 e Cass. n. 23940 del 2017.

La Corte aggiunge che la sentenza impugnata è, in ogni caso, adeguatamente motivata, facendo riferimento agli incrementi patrimoniali intervenuti in favore della ricorrente e del coniuge negli anni 2009 e 2010 per giustificare l’accertamento sintetico.

Il terzo motivo, con cui si deduceva error in procedendo per difetto di esercizio del potere giurisdizionale, è infine infondato: in nessun punto della sentenza impugnata la C.T.R. afferma che i valori considerati dall’Ufficio avrebbero dovuto essere diversi, tali da modificare gli importi accertati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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