Licenziamento con preavviso per condotte reiterate e fiducia venuta meno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 751 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti e il giudizio sulla gravità e proporzione della sanzione espulsiva sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito. Questi, anche quando riscontra l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata dal contratto collettivo, deve valutare la legittimità e la congruità della sanzione tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda. Il relativo giudizio, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. La sussunzione della condotta nella fattispecie contrattuale che prevede il licenziamento con preavviso non richiede il dolo, che resta invece necessario per il licenziamento senza preavviso.
Il Fatto
La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento alla dipendente, addetta allo sportello con contratto a tempo indeterminato, contestando una serie di condotte: rimborsi fiscali indebiti, prelievi irregolari su libretto postale, falsa dichiarazione di annullo di due assegni già negoziati e un ammanco di cassa.
Impugnato il recesso, il Tribunale ha annullato il licenziamento, anche in sede di opposizione ex legge n. 92 del 2012. La Corte d’appello, in riforma, ha dichiarato legittimo il recesso per giustificato motivo soggettivo, rigettando la domanda di reintegra e condannando la società al pagamento dell’indennità di mancato preavviso. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 54 del CCNL del personale non dirigente e dell’art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. Sosteneva che la Corte territoriale avesse valutato la gravità della condotta in modo sproporzionato e che i fatti andassero inquadrati nella fattispecie di abituale negligenza, sanzionata con misura conservativa.
La Corte ha ricostruito l’iter dei giudici di appello, che avevano escluso il dolo e quindi la riconducibilità della condotta alle fattispecie che prevedono il licenziamento senza preavviso. Al tempo stesso, il comportamento è stato ritenuto non sussumibile nelle ipotesi di sanzione conservativa, per la particolare gravità desumibile dal numero, dalla varietà e dalla reiterazione dei comportamenti negligenti in un limitato arco temporale, idonei a consentire la commissione di gravi reati e a produrre un danno patrimoniale.
Da ciò i giudici di merito hanno tratto il venir meno del vincolo fiduciario che la società deve poter riporre in un’addetta allo sportello, impegnata in operazioni comportanti maneggio di denaro e titoli. Le condotte sono state quindi ricondotte all’art. 54, comma V, lett. g), del CCNL, che sanziona con il licenziamento con preavviso il fatto che dimostri piena incapacità ad adempiere agli obblighi di servizio.
La Corte ha ribadito che tutte le doglianze sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili, trattandosi di accertamento di fatto adeguatamente motivato e insindacabile in legittimità. Nel merito, ha confermato la correttezza della sussunzione, sia per la mancanza del dolo, sia per la gravità dei fatti. Ha inoltre chiarito che nessuna tutela indennitaria è stata riconosciuta: ciò che è stato ammesso è unicamente l’indennità di mancato preavviso, essendo stata ritenuta corretta la sanzione del licenziamento con preavviso e non quella senza preavviso. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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