Sospensione cautelare della decadenza da concessione demaniale marittima per officina meccanica e necessità di riesame istruttorio (TAR Puglia n. 342 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere disposta quando la fattispecie presenti profili di contraddittorietà tra atti delle amministrazioni intervenute e risulti di particolare complessità quanto alla esatta ricostruzione fattuale, tale da rendere le questioni scrutinabili solo nella sede di merito. In tali evenienze, ove non ostino ragioni di interesse pubblico alla preservazione dell’attività lavorativa svolta, si impone l’adozione di una misura cautelare, anche al fine del riesame, dovendo l’amministrazione approfondire in sede istruttoria la reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un operatore economico, del decreto con cui il Presidente dell’Autorità di sistema portuale aveva disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima relativa a un’area di 821 mq, sita sul molo di ponente del porto commerciale, adibita a officina meccanica per la riparazione di motori per imbarcazioni da diporto, attività operante dal 1981.

Era stato impugnato altresì il provvedimento con cui la stessa Autorità aveva espresso il diniego definitivo all’istanza di subingresso nella medesima concessione in favore della società ricorrente, il cui legale rappresentante coincideva con il titolare della ditta individuale concessionaria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nell’esame della domanda cautelare, ha rilevato che la fattispecie presentasse, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, profili di contraddittorietà tra atti delle amministrazioni intervenute e risultasse di particolare complessità quanto alla esatta ricostruzione fattuale.

Il Collegio ha ritenuto che le questioni fossero scrutinabili solo nella preposta sede di merito e che, in considerazione del tenore delle articolate censure e del contraddittorio instaurato con l’amministrazione, non ostarono ragioni di interesse pubblico alla preservazione nelle more dell’attività lavorativa ivi svolta. Sulla base di tali presupposti, ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia ed esecutorietà dei provvedimenti gravati.

In particolare, la sospensione è stata disposta anche al fine del riesame, dovendo l’amministrazione resistente approfondire in sede istruttoria amministrativa la reale sussistenza in concreto dei presupposti posti a fondamento del provvedimento di decadenza e del diniego di subingresso, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti.

Il Tribunale ha fissato per la delibazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 9 dicembre 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare, per la natura e peculiarità delle questioni poste. Ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *