Obbligo di esecuzione della sentenza sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 5787 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione, a fronte dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, comporta la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La pretesa riconosciuta dal giudice di merito non può essere sindacata in sede di ottemperanza, restando preclusa ogni valutazione sui presupposti del diritto accertato.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1486/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’attivazione della Carta e all’accredito della somma di € 1.000,00, oltre accessori.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente costituito, non aveva ottemperato alla statuizione di condanna, né aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione del titolo esecutivo giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando la regolare passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione nelle forme di legge all’Amministrazione, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Ha inoltre confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Quanto al merito, il collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a giustificare l’inerzia o a comprovare la corretta esecuzione del giudicato. Richiamando il principio di derivazione giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 60 dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta del ricorrente.
La pronuncia afferma che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice di merito non sono sindacabili in sede di ottemperanza, restando il giudice dell’esecuzione vincolato al contenuto del giudicato. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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